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32.2014.178 • TCAS TI 32.2014.178 Generato dall'IA

Disability Benefits Appeal Remanded for Insufficient Investigation

Numero d'incarto 32.2014.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a decision denying disability insurance benefits, arguing the administrative office failed to conduct necessary pre-investigations into their health status, resulting incapacity level, and duration, despite submitting comprehensive medical records. The administrative office conceded the factual basis was incomplete, agreeing that further acquisition and review of medical, insurance, and hospital records, along with an updated primary care physician report, were necessary before making a final determination. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the administrative office for thorough supplementary investigation and a new decision, noting that the procedural failure justified returning the matter for further fact-finding rather than the court directly resolving the claim.

Regesto Legislator

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Art. 28 LAI, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 6 LPGA, Art. 8 LPGA; Disability Benefits Appeal Remanded for Insufficient Investigation: The administrative office conceded the factual basis was incomplete, agreeing that further acquisition and review of medical, insurance, and hospital records, along with an updated primary care physician report, were necessary before making a final determination. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the administrative office for thorough supplementary investigation and a new decision, noting that the procedural failure justified returning the matter for further fact-finding rather than the court directly resolving the claim.

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità domanda di prestazione d'assicurazione inchiesta amministrativa decisioni in materia medica durata dell'incapacità lavorativa impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 2 Lptca

Cited in relation to the imposition of court costs on the administrative office.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in relation to the imposition of court costs on the administrative office in AI dispute cases.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

Cited as the basis for granting indemnities for costs (ripetibili) to the successful appellant.

art. 30 Lptca

Cited as the basis for granting indemnities for costs (ripetibili) to the successful appellant.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2014.178 rg/sc · Lugano 14 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 24 ottobre 2014 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - nel maggio 2014 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando problemi alla spalla destra a seguito di infortunio (doc. AI 2);

- per decisione 24 ottobre 2014 (preavvisata il 19 maggio 2014) l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurata presentato ininterrottamente un anno di incapacità lavorativa del 40% (art. 28 LAI);

- contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA

1. Rimprovera in sostanza all’amministrazione di non aver proceduto, prima di emettere il querelato provvedimento, ai necessari accertamenti volti a definire il suo stato di salute, la conseguente incapacità lavorativa, la decorrenza della stessa e la sua durata, richiamando al riguardo l’incarto completo dell’assicuratore infortuni (__________), dell’assicuratore malattia (__________) e producendo ulteriore refertazione medica (doc. L). Conclude postulando il

riconoscimento di una mezza rendita da novembre 2014, in subordine il rinvio della causa all’Ufficio AI per i necessari accertamenti;

- con la risposta di causa l’Ufficio AI riconosce di non aver accertato in maniera completa la fattispecie, precisando come debbano in effetti ancora essere acquisiti agli atti rispettivamente aggiornati gli incarti LADI, LAMAL e LAINF, come debbano parimenti essere assunte informazioni presso la Clinica __________ e __________ onde verificare i periodi di malattia e come appaia infine necessario richiedere un rapporto medico completo al curante dr. __________. Chiede quindi implicitamente – per quanto è dato di capire – in via principale la retrocessione degli atti per complemento istruttorio e nuova decisione dopo esame da parte del SMR, delle nuove risultanze istruttorie e anche della recente certificazione prodotta col gravame; in subordine postula invece la reiezione del gravame;

- con scritto 16 dicembre 2014 l’insorgente comunica di condividere la proposta dell’amministrazione non senza evidenziare come nella risposta di causa venga riconosciuta la pertinenza di quanto sostenuto sia nelle osservazioni al progetto di decisione del 19 maggio 2014 sia nel ricorso, osservando quindi che nulla osta al rinvio della causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione a condizione però che le vengano riconosciute congrue ripetibili;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso concreto questo TCA, alla luce della refertazione medica agli atti, ritiene vi sia effettivamente la necessità, evidenziata nel gravame e condivisa dall’amministrazione nelle more della presente procedura, di esperire ulteriori accertamenti prima di potersi pronunciare con chiarezza sulla domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel maggio 2014;

- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“*Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen*”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“*Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.* *Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist*”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché proceda ad una valutazione più completa della fattispecie, acquisendo, aggiornando ed esaminando nella loro completezza gli incarti LADI, LAMAL e LAINF, assumendo inoltre le informazioni presso la Clinica __________ e __________ per la verifica dei periodi di malattia e richiedendo anche un rapporto medico completo al curante dr. __________, considerando pure il rapporto medico del dr. __________ ed *anche* gli aggiornamenti relativi al recente ricovero presso la Clinica __________. In esito a tali nuove indagini e *se del caso* dopo aver esperito *ulteriori accertamenti* che si rendessero necessari, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto di RI 1 a prestazioni;

- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- alla parte ricorrente, patrocinata da un avvocato e vincente in causa, spetta un’indennità per ripetibili di fr. 1'800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art.

30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

§ La decisione del 24 ottobre 2014 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà all’insorgente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti