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32.2014.104 • TCAS TI 32.2014.104 Generato dall'IA

Pension Fund Appeal on Disability Onset Date Inadmissible

Numero d'incarto 32.2014.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A pension fund appealed a disability insurance decision that awarded a full pension starting May 1, 2013, arguing that the insured's disability began earlier, in October 2011, which would shift the responsibility for the occupational benefits to a different fund. The court ruled the appeal inadmissible because, while pension funds are generally bound by the disability determinations of the social insurance office unless manifestly untenable, the specific challenge here concerned the start date of the disability entitlement, which is not automatically binding for the occupational benefits scheme, meaning the appealing fund lacked the requisite protective interest to contest the specific timing set by the social insurance authorities, as their obligations under occupational benefits law must be evaluated separately regarding the temporal link between the health impairment and the resulting disability.

Regesto Legislator

Ufficiale

Cassa pensioni contesta decisione AI in merito all'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante, rispettivamente l'anno di carenza. Ricorso dichiarato irricevibile perché la Cassa pensioni non ha interesse degno di protezione non essendo per lei la decisione AI vincolante

Parole chiave

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rendita d'invalidità danno alla salute prestazione di previdenza fondo pensionistico diritto alle prestazioni assicurative casse malati

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cpv. 1 let. c LPGA
Art. 29ter OAI
Ribadisce inoltre che dopo un periodo d’incapacità lavorativa (dal 7 ottobre 2011 al 24 febbraio 2012), dal 2 febbraio 2012 al 14 maggio 2012 l’assicurata ha ripreso l’attività lucrativa, circostanza che costituisce un’interruzione del termine di attesa ai sensi dell’art. 29ter OAI.
Art. 49 cpv. 2 LOG
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Art. 59 LPGA
This provision defines who has the right to appeal, and the court cited it to declare the appeal inadmissible because the appellant lacked a worthy interest in the modification or annulment of the decision.
Art. 49 cpv. 4 LPGA
Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “*Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione.
Art. 6 LPP
a); ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevoli interruzioni (lett.
Art. 29 cpv. 1 LAI
Ribadisce inoltre che dopo un periodo d’incapacità lavorativa (dal 7 ottobre 2011 al 24 febbraio 2012), dal 2 febbraio 2012 al 14 maggio 2012 l’assicurata ha ripreso l’attività lucrativa, circostanza che costituisce un’interruzione del termine di attesa ai sensi dell’art. 29ter OAI.
Art. 24 BVG
2.4, Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad art. 24 BVG, n.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 59 LPGA

This provision defines who has the right to appeal, and the court cited it to declare the appeal inadmissible because the appellant lacked a worthy interest in the modification or annulment of the decision.

Art. 29 cpv. 2 Lptca

This procedural article establishes that appeal proceedings before the Cantonal Insurance Tribunal are subject to court fees.

Art. 69 cpv. 1bis LAI

This procedural article is cited alongside Art. 29 cpv. 2 Lptca to establish that the appeal proceedings are subject to court fees.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2014.104 BS/sc · Lugano 17 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 14 giugno 2014 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

in relazione al caso: PI 1

chiamata in causa: TERZ 1

rappr. da: RA 2

ritenuto in fatto

1.1. PI 1, classe 1954, il 24 ottobre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

Dopo aver richiamato dalla Cassa malati (__________) le perizie fiduciarie 20 giugno 2012 del dr. __________ (doc. 12 inc. AI/Cassa malati), 21 agosto 2012 del dr. __________ (doc. 18 inc. AI/Cassa malati), 9 novembre 2012 e 14 marzo 2013 del dr. __________ (doc. AI 15 e doc. 30 inc. AI/Cassa malati), l’Ufficio AI ha dato incarico al CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) di allestire una perizia psichiatrica. Sulla base del referto peritale 17 gennaio 2014 e del relativo complemento

10 marzo 2014 (doc. AI 49 e 58) – concludenti per una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 14 maggio 2012, con decisione 24 giugno 2014 (preavvisata il 4 luglio 2013) l’amministrazione ha posto l’assicurata al beneficio di una redita intera dal 1° maggio 2013.

1.2. Contro la succitata decisione la RI 1 – presso cui dal 1° gennaio 2012 l’assicurata, per il tramite del suo ultimo datore di lavoro, era assicurata ai fini previdenziali –, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso. In via preliminare chiede la revoca dell’effetto sospensivo del ricorso in quanto:

" (…)

Per quanto attiene al pagamento della rendita d'invalidità da parte dell'Ufficio AI / Cassa di compensazione, la Cassa rammenta che in questi casi per consolidata prassi un ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo e ciò siccome è nell'interesse dell'assicurata che la rendita del primo pilastro venga comunque pagata. A scanso di equivoci, contestualmente al presente ricorso pure si chiede che a quest'ultimo sia revocato l'effetto sospensivo. Se possibile, da questo ricorso nel primo pilastro l'assicurata non deve infatti subire alcun pregiudizio. (…)" (doc. I, pag. 5)

Nel merito, la ricorrente sostiene in sostanza che l’inizio dell’incapacità lavorativa sia da far risalire almeno al mese di ottobre 2011, invece che al 14 maggio 2012 come considerato dall’Ufficio AI, ciò che escluderebbe un suo obbligo di versare all’assicurata una prestazione d’invalidità del secondo pilastro. A sua detta, sarebbe invece competente la TERZ 1 (in seguito: TERZ 1) ove l’interessata è stata assicurata dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011. La Cassa pensioni ricorrente postula pertanto che *“ per quanto attiene all’istituto di previdenza professionale la decisione dell’Ufficio AI è notificata alla competente TERZ 1 per la previdenza professionale obbligatoria…”.*

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso. In via preliminare rileva che:

(…)

La scrivente amministrazione tiene preliminarmente a rilevare – come attesta lo scambio di e-mail 13 agosto 2014 tra l'UAI e la Cassa di compensazione __________ (*qui di seguito allegato*) – che la decisione impugnata (nonostante al citato provvedimento non sia stato espressamente levato l'effetto sospensivo, art. 54 cpv. 1 let. c LPGA) è nei fatti immediatamente esecutiva. Tale versamento – in assenza di contestazioni circa la bontà delle prestazioni già riconosciute e per evitare di causare difficoltà economiche all'assicurata – appare allo scrivente Ufficio opportuno. (…)" (doc. VII, pag. 2)

Ribadisce inoltre che dopo un periodo d’incapacità lavorativa (dal 7 ottobre 2011 al 24 febbraio 2012), dal 2 febbraio 2012 al 14 maggio 2012 l’assicurata ha ripreso l’attività lucrativa, circostanza che costituisce un’interruzione del termine di attesa ai sensi dell’art. 29ter OAI.

Con il risorgere dell’incapacità lavorativa il periodo di attesa ricomincia, motivo per cui la decorrenza è stata fissata al 14 maggio 2012.

Quanto alla richiesta di accertare l’incompetenza della Cassa pensioni ricorrente di versare delle prestazioni LPP, l’amministrazione si rimette al prudente giudizio del TCA se ritenere tale richiesta ricevibile o meno.

1.4. Il

6 agosto 2014 PI 1 ha parimenti chiesto che il ricorso della RI 1 sia respinto (VI).

1.5. Con scritto 6 settembre 2014 parte ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa ed alla presa di posizione dell’assicurata, producendo ulteriore documentazione (IX). Su richiesta del TCA, l’11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni riguardo alla citata documentazione (XIII).

1.6. Con ordinanza del 15 settembre 2014 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa la TERZ 1 (XV), la quale il 3 ottobre 2014 ha inoltrato delle osservazioni al riguardo (XVIII).

Il

9 settembre 2014 la ricorrente ha inoltrato un’ulteriore scritto (XIX).

considerato in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “*Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”*

Secondo costante giurisprudenza, applicabile anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP) gli istituti di previdenza sono vincolati agli accertamenti degli organi dell'AI, nella misura in cui essi, in base ad una valutazione globale degli atti, non appaiano manifestamente insostenibili (DTF 132 V 1; 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; 129 V 73; cfr. pure DTF 133 V 67 consid.

4.3.2 pag. 69). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'istituto di previdenza non venga coinvolto nella procedura al più tardi al momento della notifica della decisione AI, la determinazione dell'invalidità (principio, tasso e limiti temporali) da parte degli organi dell'AI non esplica alcun effetto vincolante (DTF 129 V 73).

A tal proposito il Tribunale federale, nella sentenza 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011, ha precisato quanto segue:

" (…)

2.2.2 Secondo giurisprudenza costante, l'Istituto di previdenza che contesta una decisione di assegnazione di una rendita di invalidità dell'AI può fare valere unicamente censure riguardanti il diritto in quanto tale, il grado di invalidità oppure la decorrenza della pretesa (DTF 132 V 1 consid. 3.2 e 3.3.1 pag. 4 seg.; HAVE 2006 pag. 250 consid. 2 [I 89/06]; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto vincolante della decisione AI si estende infatti solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella procedura AI sono decisivi ai fini della determinazione del diritto alla rendita e sui quali era necessario statuire; negli altri casi gli istituti di previdenza esaminano liberamente i presupposti del diritto (sentenza citata 9C_414/2007 consid. 2.3). La questione se e in che misura il fondo di previdenza abbia obblighi prestativi per il rischio invalidità non è quindi oggetto della procedura AI (HAVE 2006 pag. 250 consid. 2.3 e 2.4) e può essere esaminato liberamente dal fondo di previdenza."

Nella sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI (nella fattispecie il 1° maggio 2010) non esclude che l’incapacità lavorativa, giustificante il

diritto a prestazioni di invalidità secondo la LPP, sia insorta prima della decorrenza dell’anno di carenza. Di conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo per la cassa pensioni e quindi neppure un interesse degno di protezione che giustificasse il ricorso (cfr. anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.3; per un caso ticinese cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011).

Non vi è parimenti un vincolo per l’istituto di previdenza nel caso di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l’Ufficio AI non è chiamato a determinare l’inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.4, Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad art. 24 BVG, n. 4 pag. 104).

2.3. Nel caso in esame, con il presente ricorso la Cassa pensioni ricorrente – la quale è stata coinvolta nella procedura di assegnazione della rendita AI, ricevendo la decisione qui impugnata -, chiede in sostanza che questo Tribunale accerti la competenza della TERZ 1 riguardo al versamento delle prestazioni d’invalidità. La ricorrente sostiene infatti che l’inizio dell’incapacità lavorativa conseguente al diritto alla rendita AI sia da fissare all’ottobre 2011 e non, come statuito dall’Ufficio AI, al maggio 2012. Detto diversamente la RI 1 contesta un’interruzione del termine di attesa ai sensi dell’art. 29 ter OAI.

Va qui ricordato che secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può essere stabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a); ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevoli interruzioni (lett. b); e al termine di questo anno è invalido almeno al 40% (lett. c).

Ai sensi dell’art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. Trattasi di un’interruzione notevole allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Non vi è per contro un’interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 28, n. 34, pag. 303).

Va altresì ricordato che l’istituto previdenziale può tuttavia scostarsi dalla data d’inizio dell’inabilità lavorativa stabilita in ambito AI non solo nel caso in cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se e nella misura in cui tali conclusione si fondino su valutazioni essenzialmente determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità AI. A tal proposito va rilevato che le premesse sulle quali si basa la valutazione ex art. 23 LPP rispetto a quelle dell'art. 29 LAI in relazione con l'art. 29 ter OAI non sono del tutto equivalenti (cfr. in proposito STFA B 22/99 del 6 agosto 2001, B 78/99 del 2 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00 e B 50/99 del 14 agosto 2000; cfr. STCA 34.2000.24 del 2 settembre 2002).

Siccome ai fini dell’AI è sufficiente un’attività lavorativa a tempo pieno di “soli” 30 giorni consecutivi per interrompere l’anno di carenza ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. art. 29 ter OAI), nell’ambito della previdenza professionale il tema della connessione temporale tra il danno alla salute e la conseguente invalidità va valutato in maniera meno schematica (STCA 34.2013.22 del 18 settembre 2013 consid. 2.8).

Per questi motivi, posto che la fissazione del diritto alla rendita AI non esclude che l’incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni d’invalidità LPP, sia insorta prima della decorrenza del termine di attesa, la Cassa pensioni non ha alcun diritto a ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA, motivo per cui il ricorso è irricevibile.

2.4.

Per quel che concerne la contestata notifica della decisione AI alla ricorrente, nelle osservazioni 11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha rettamente rilevato:

(…)

Giusta l'art. 76 cpv. 1 let. a OAI la decisione è notificata alle persone, agli istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso. L'art. 73bis cpv. 2 let. f OAI indica che il preavviso deve essere notificato al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 cpv. 2 e 70 LPGA. Ove la competenza non si definita, la decisione sarà notificata all'ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all'istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni. A mente dello scrivente Ufficio, l'invio di copia del provvedimento impugnato alla RI 1 è quindi avvenuto in ossequio alle disposizioni legali suindicate (per più dettagli su di una vertenza analoga si rinvia alla STCA 20 luglio 2011, inc. 32.2011.16). (…)"

(doc. XIII)

Il modo di agire dell’amministrazione è a maggior ragione giustificato dal fatto che già con osservazioni 23 luglio 2013 al progetto di decisione 4 luglio 2013 la Cassa pensioni aveva contestato la decorrenza, dal maggio 2012, del termine di attesa (doc. AI 43).

2.5. Quanto alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, la stessa risulta essere altrettanto irricevibile. Infatti, di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2014, § 75 n. 13; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2003 ad art. 56 n. 21 pag. 564), non avendo del resto in casu l’amministrazione tolto ad un eventuale gravame l’effetto sospensivo.

Nel caso in esame, come rilevato in sede di risposta di causa, nonostante il ricorso la competente Cassa di compensazione ha versato all’assicurata la rendita d’invalidità e questo nell’interesse di quest’ultima.

2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza alla Cassa pensioni ricorrente vengono accollati fr. 500.-- di spese.

La TERZ 1, chiamata in causa e rappresentata da un legale, nonostante risulti vittoriosa (sul diritto a ripetibili per terzi chiamati in causa da porre a carico della parte ricorrente: cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 2009, § 14 n. 34 pag.

162 con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto 2002, consid. 6 e STFA K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7), quale organismo con compiti di diritto pubblico, non ha diritto a ripetibili (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dellaRI 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti