Legislator Giurisprudenza & Legislazione
32.2013.220 • TCAS TI 32.2013.220 Generato dall'IA

Insured's Right to be Heard Violated by Premature Final Decision

Numero d'incarto 32.2013.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party appealed a formal decision by the disability insurance office that refused to consider a new claim for benefits based on alleged worsening health, arguing that the decision violated their right to be heard because it was issued before the thirty-day period for submitting objections to a prior draft decision had expired. The insurance office acknowledged this procedural error, admitting that the early decision precluded the insured from voicing objections, and proposed remitting the case. The court agreed that the premature issuance of the decision constituted a serious violation of the constitutional right to be heard which was not cured by the subsequent appeal process, leading to the annulment of the challenged decision and the referral of the matter back to the administrative office to allow the insured to properly respond to the preliminary findings before a new decision is rendered.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 57a cpv. 1 LAI, Art. 42 LPGA, Art. 73ter cpv. 1 OAI, Art. 73ter cpv. 2 OAI, Art. 29 cpv. 2 Cost; Insured's Right to be Heard Violated by Premature Final Decision: The insurance office acknowledged this procedural error, admitting that the early decision precluded the insured from voicing objections, and proposed remitting the case. The court agreed that the premature issuance of the decision constituted a serious violation of the constitutional right to be heard which was not cured by the subsequent appeal process, leading to the annulment of the challenged decision and the referral of the matter back to the administrative office to allow the insured to properly respond to the preliminary findings before a new decision is rendered.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di essere sentito prestazioni d'invalidità dell'assicurato violazione dei diritti procedurali decisione pregiudiziale diritto dell'assicuratore prestazione dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 V 370
DTF 132 V 390
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid.
DTF 127 V 437
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 61 lett. g LPGA

Applied to grant the appellant the right to an award for costs (ripetibili) because she won the case.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning to justify the court's composition of a single judge, although this is a procedural note and not the main ground for the operative order.

art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

Cited extensively as the constitutional basis for the right to be heard, the violation of which leads to the annulment of the decision in order 1.

art. 73ter cpv. 1 OAI

Cited in the reasoning concerning the deadlines for objections related to the preliminary decision that was incorrectly issued.

art. 57a cpv. 1 LAI

Cited in the reasoning regarding the obligation of the Insurance Office to provide a preliminary notice of the intended decision.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning to establish that the appeal procedure before the Cantonal Insurance Tribunal is subject to costs.

art. 61 lett. g LPGA

Applied in order 2 to set the amount of costs the Insurance Office must pay to the appellant for costs reimbursement.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2013.220 rg/sc · Lugano 8 aprile 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 18 novembre 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI

1 ha beneficiato del diritto ad una rendita intera da settembre 2004 a ottobre 2005 (doc. AI 39). Una seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2010 è stata

respinta con decisione 29 febbraio 2012, cresciuta in giudicato (il ricorso 26 marzo 2012 contro questa decisione è stato ritirato il 26 aprile 2012; STCA 32.2012.86 e doc. AI 84, 87);

- nel giugno 2013 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni facendo valere – sulla base di nuova certificazione medica – un peggioramento del suo stato di salute rispettivamente della sua capacità lavorativa (doc. AI 88-90);

- sottoposta suddetta nuova documentazione al SMR, con progetto di decisione 10 ottobre 2013 (doc. AI 93) – notificato il 28 otto-bre 2013 (doc. AI 104-53) – l’amministrazione ha prospettato al-l’interessata di non entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni assegnandole un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni (doc. AI 93, 96);

- per decisione formale 18 novembre 2013, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. B);

- con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge contro suddetta decisione amministrativa. Postula in via principale l’annullamento del querelato provvedimento per violazione del diritto di essere sentito avendo segnatamente l’Ufficio AI emanato la decisione formale 18 novembre 2013 prima della scadenza del termine di 30 giorni per presentare le osservazioni al progetto di decisione, in via subordinata chiede il rinvio degli atti perché l’amministrazione entri nel merito della nuova domanda;

- con la risposta di causa l’Ufficio AI riconosce che la decisione impugnata è stata emanata con largo anticipo rispetto al termine previsto per l’inoltro delle osservazioni, impedendo così all’assi-curata di formulare le proprie obiezioni. Propone pertanto il rinvio degli atti al fine di garantire il diritto di essere sentito;

- con scritto 23 gennaio 2014, preso atto della risposta di causa, l’insorgente ribadisce la propria richiesta di annullamento del-l’impugnata decisione con rinvio della causa all’amministrazione affinché entri nel merito della domanda di prestazioni;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- secondo l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA;

- giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni. L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure o-ralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI);

- ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di pren-derne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V

437 consid. 3d/aa);

- l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010 e ivi riferimenti);

- nel caso in esame è incontestato – ed emerge del resto chiaramente dagli atti – che l’Ufficio AI ha emesso il 18 novembre 2013 la decisione impugnata senza attendere la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurata per presentare sue eventuali osservazioni al progetto di decisione del 10 ottobre 2013 notificatole il 28 ottobre 2013 (doc. Q, doc. AI 104-53), violando così in maniera grave il

diritto di essere sentito di quest’ultima (cfr. STCA 32.2011.30 del 18 ottobre 2011). L’assicurata, infatti, non ha avuto modo di formulare le proprie obiezioni e non è stata così messa nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di esprimersi prima della resa di una decisione a lei sfavorevole;

- questa grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del

diritto d'essere sentito in quanto tale (STCA 32. 2011.230 e 32.2008.170);

- stante quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità

all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 10 ottobre 2013. In seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a ricorso;

- visto quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinata da un legale, l'assicurata ha diritto ad un’in-dennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-se-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione 18 novembre 2013 è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda come indicato nei considerandi.

2.- Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti