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32.2013.111 • TCAS TI 32.2013.111 Generato dall'IA

Claimant v. Disability Insurance Office (Timeliness of New Disability Application)

Numero d'incarto 32.2013.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a decision by the disability insurance office which declined to examine a new disability pension application because the claimant failed to demonstrate a significant change in circumstances since a prior, final denial of benefits, as required by regulation. The court reasoned that under existing jurisprudence, a new application must include evidence sufficient to make a relevant change in the degree of disability plausible *at the time of filing*; evidence submitted only during the appeal of the non-entry decision is considered late and must be assessed as part of a new, subsequent application, thus upholding the administrative decision not to proceed with the merits of the current appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Conferma di una decisione di non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita. Trasmissione all'Ufficio AI della documentazione medica prodotta (tadivamente) in sede giudiziaria per le sue incombenze

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità decisioni incidentali tempestività dell'inoltro nuova domanda motivazione nel merito regolamento dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cpv. 2 LOG
Cited in the reasoning section regarding the composition of the Tribunal, but since no other substantive ground is cited in the dispositive, and this article determines the composition of the court that issued the final order, it must be listed as a procedural basis if the dispositive itself cited it. However, the dispositive only contains orders 1, §, and 2, none of which cite this provision. Therefore, based on the strict rule (only provisions cited in the dispositive), it must be excluded.
Art. 17 cpv. 1 LPGA
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art.
Art. 87 OAI
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid.
Art. 87 cpv. 3 OAI
Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Art. 69 cpv. 1bis LAI
Cited to establish that appeal proceedings before the Cantonal Insurance Tribunal are subject to costs.
art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
This provision defines the condition under which a new application for benefits is examined after a previous denial, which is the core legal issue leading to the rejection of the appeal in the final order (order 1).

Giurisprudenza citata

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DTF 133 V 263
Pension Recipient's New Application Following Retroactive Limited Award Subject to Change of Circumstance Requirement
DTF 130 V 68
Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid.
DTF 130 V 64
Insured Person v. Administration: Consideration of Later-Submitted Medical Evidence in New Disability Application
DTF 109 V 115
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
DTF 117 V 198
Claimant v. Administration Regarding Reassessment of Invalidity Pension Application Following Worsening Condition
DTF 130 V 69
In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning section regarding the composition of the Tribunal, but since no other substantive ground is cited in the dispositive, and this article determines the composition of the court that issued the final order, it must be listed as a procedural basis if the dispositive itself cited it. However, the dispositive only contains orders 1, §, and 2, none of which cite this provision. Therefore, based on the strict rule (only provisions cited in the dispositive), it must be excluded.

art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

This provision defines the condition under which a new application for benefits is examined after a previous denial, which is the core legal issue leading to the rejection of the appeal in the final order (order 1).

Art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited to establish that appeal proceedings before the Cantonal Insurance Tribunal are subject to costs.

Art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited to establish that appeal proceedings before the Cantonal Insurance Tribunal are subject to costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2013.111 BS · Lugano 20 febbraio 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 7 maggio 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 24 maggio 2012 questo TCA ha respinto il ricorso, datato 7 dicembre 2001 e introdotto da RI 1, classe 1952 e precedentemente attivo quale meccanico di veicoli industriali, contro la decisione 8 novembre 2011 dell'Ufficio AI che respingeva la sua richiesta di prestazioni presentata nell'agosto 2010 (inc. 32.2011.319).

1.2. Nel mese di marzo 2013 l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una nuova domanda di rendita (doc. AI 99).

Con decisione 7 maggio 2013, preavvisata il 13 marzo 2013, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurato dimostrato una rilevante modifiche delle circostanze oggettive (doc. AI 103).

1.3. In data 29 maggio 2013 il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha trasmesso all’Ufficio AI un certificato con allegata diversa documentazione medica e chiesto che il suo paziente “sia rivalutato per quanto concerne la sua capacità lavorativa” (doc. AI 104).

In risposta allo scritto 3 giugno 2013 dell’amministrazione all’allora suo patrocinatore (doc. AI 105), con lettera 7 giugno 2013 l’assicurato ha confermato che quanto inviato dal medico curante era da considerare quale ricorso al TCA (doc. AI 114).

Con

ricorso 10 giugno 2013 l’assicurato, ora rappresentato dalla RA 1, ha contestato la decisione 7 maggio 2013 di non entrata in materia. Egli ha chiesto il rinvio

degli atti all’Ufficio AI per valutare, sulla base di una perizia multidisciplinare, il peggioramento certificato dal dr. __________, nonché il riconoscimento di una rendita d’invalidità di almeno un quarto.

1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermata la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha ribadito come durante la procedura amministrativa il ricorrente non abbia reso verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria, né fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere, facendo comunque presente che la documentazione medica prodotta con il ricorso sarà tratta alla stregua di una nuova domanda di prestazioni.

1.5. Con osservazioni 8 luglio 2013 l’assicurato ha prodotto un certificato medico del suo psichiatra curante, ribadendo la richiesta d’entrata in materia (VI).

Su richiesta del TCA, con scritto 12 luglio 2013 l’amministrazione ha riaffermato che il nuovo atto medico verrà valutato nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (VII).

considerato in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo 2013.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.

87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (*“(…)* *Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind* *(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)*”*,* riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame, con la nuova domanda di prestazioni l’assicurato non ha prodotto alcun atto medico, né chiesto l’assunzione di ulteriore documentazione. Egli ha unicamente indicato i nominativi dei suoi medici curanti e le patologie esistenti, ciò che è manifestamente insufficiente per rendere verosimile un cambiamento del suo stato di salute rispetto alla precedente decisione amministrativa, confermata con STCA 24 maggio 2012.

Solo *dopo* la decisione impugnata l’assicurato ha prodotto degli atti medici, in particolare il certificato 29 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 104) e, pendente causa, il rapporto 5 luglio 2013 dello psichiatra curante, dr. __________ (doc. B).

A tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in considerazione in quanto tardive.

Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domandadi prestazioni,l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza

6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

In queste condizioni, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di procedere ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

Nel contempo gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la documentazione medica sinora prodotta alla stregua di una nuova domanda di prestazioni.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti