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32.2011.32 • TCAS TI 32.2011.32 Generato dall'IA

Insured Party v. Pension Fund Regarding Retroactive Disability Benefits Limitation

Numero d'incarto 32.2011.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision limiting the retroactive payment of a full disability pension, recognized as effective from September 2007 due to a 70% disability status established in September 2006, to only twelve months prior to the late application filed in May 2009. The court upheld the administrative decision, reasoning that under the applicable law, benefits for late claims can only be granted for the twelve months preceding the application, despite the established right existing earlier, and consequently dismissed the appeal and ordered the insured party to pay procedural costs as the appeal was meritless from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 48 cpv. 2 prima, Art. 69 cpv. 1bis LAI, Art. 61 lett. f LPGA, art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria; Insured Party v. Pension Fund Regarding Retroactive Disability Benefits Limitation: The court upheld the administrative decision, reasoning that under the applicable law, benefits for late claims can only be granted for the twelve months preceding the application, despite the established right existing earlier, and consequently dismissed the appeal and ordered the insured party to pay procedural costs as the appeal was meritless from the outset.

Parole chiave

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rendita di invalidità retroattiva diritti a pensione spese di procedura qualità d'assicurato spese di mora fondo pensionistico

Disposizioni normative citate

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Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
- di conseguenza il diritto alla rendita sorge al 1° settembre 2007, un anno dopo il termine di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;
Art. 48 cpv. 2 prima
- secondo l’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 e applicabile al caso in esame, precisa tuttavia che “*se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta*”;
Art. 69 cpv. 1bis LAI
Cited as the basis for imposing court costs in appeal proceedings concerning disability insurance benefits.
Art. 61 lett. f LPGA
Cited as the legal basis for rejecting the request for exemption from court fees because the appeal was unsuccessful.
art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
Applied by the court to decide the case using a single judge composition.

Giurisprudenza citata

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DTF 125 V 202
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Applied by the court to decide the case using a single judge composition.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the basis for imposing court costs in appeal proceedings concerning disability insurance benefits.

art. 61 lett. f LPGA

Cited as the legal basis for rejecting the request for exemption from court fees because the appeal was unsuccessful.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2011.32 BS · Lugano 3 agosto 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2011 di

RI 1 contro

le decisioni del 26 novembre e 2 dicembre 2010 emanate da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto ed in diritto

che - con decisione 26 novembre 2010, preavvisata l’8 settembre 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (70% di grado d’invalidità) dal 1° settembre 2007. Siccome la domanda di prestazioni è stata presentata tardivamente (il 27 maggio 2009), il versamento della rendita è stato disposto con effetto retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della domanda stessa (doc. AI 30). Con successiva decisione 2 dicembre 2010 l’amministrazione le ha riconosciuto una rendita per figlio (doc. AI 26);

- contro le succitate decisioni l’assicurata ha presentato il presente ricorso (I). Dando seguito al decreto di completazione 21 febbraio 2011 (IV), con scritto 1° marzo 2011 essa ha postulato l’erogazione della rendita (sia quella principale che la rendita per figlio) da settembre 2006, facendo presente le sue gravi condizioni di salute. La ricorrente ha infine chiesto di essere esentata dal pagamento di tasse e spese di giustizia;

- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata;

- con scritto 8 aprile 2011 l’insorgente ha rettificato la sua richiesta ricorsuale nel senso di chiedere la rendita nel 2007 dopo la scadenza dell’anno di attesa;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);

- il ricorso è da dichiarare ricevibile, non avendo l’Ufficio AI saputo dimostrare la data d’invio delle pronunzie contestate (cfr. doc. III) ed avendo comunque il medico curante dell’assicurata, con scritto il 12 dicembre 2010, fatto presente all’amministrazione le proprie perplessità sull’inizio dell’incapacità lavorativa (doc. AI 28-1);

- oggetto del ricorso è unicamente la contestazione circa la decorrenza del diritto alla rendita intera;

- nel caso in esame dagli atti medici ed economici è risultato che l’assicurata presenta un’invalidità del 70% quale casalinga dal mese di settembre 2006 (cfr. inchiesta economica 26 agosto 2010 -doc. AI 17- e rapporto 7 settembre 2010 del SMR [doc. AI 18]);

- di conseguenza il diritto alla rendita sorge al 1° settembre 2007, un anno dopo il termine di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;

- tuttavia l’assicurata ha inoltrato la domanda di prestazioni il 27 maggio 2009;

- secondo l’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 e applicabile al caso in esame, precisa tuttavia che “*se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta*”;

- per questi motivi, l’Ufficio AI ha rettamente assegnato all’assicurata la rendita intera unicamente con effetto retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della domanda di prestazioni del 27 maggio 2009;

- in queste circostanze la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- che l’istanza volta all’esonero delle tasse e spese di giustizia è da respingere in quanto il presente ricorso era di primo acchito privo di esito favorevole (cfr. art. 61 lett. f LPGA e sui requisiti, fra le tante, cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a). Infatti, con scritto 21 dicembre 2010 l’Ufficio AI – in risposta alla succitata lettera 14 dicembre 2010 del medico curante – aveva spiegato all’assicurata il motivo per cui il versamento della rendita poteva essere eseguito unicamente dal 1° maggio 2008 (doc. AI 29);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata..

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti