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32.2011.178 • TCAS TI 32.2011.178 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Suspension of Disability Benefits

Numero d'incarto 32.2011.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case concerns an appeal against an administrative decision that provisionally suspended the payment of disability insurance benefits that had previously been granted but were subject to appeals by pension fund entities. The court reasoned that the initial provisional payment of benefits was the result of an erroneous application of the law because the pension entities' appeals automatically carried a suspensive effect, preventing immediate payment. Furthermore, the Federal Tribunal had definitively ruled that the appellant was not entitled to any disability pension, thereby confirming that the provisional suspension, enacted prior to that final ruling, was justified and must be upheld, rendering any procedural objections moot and leading to the dismissal of the appeal with associated costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Sospensione cautelare della rendita, confermata dal TCA. Effetto sospensivo di un ricorso ex 56 LPGA. Pubblico dibattimento (in casu negato) ex art. 6 CEDU

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni d'invalidità prestazione provvisorie licenziamento amministrativo versamento della prestazione d'assicurazione censure procedurali rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 48 cpv. 2 vLAI
settembre 2004 in ap-plicazione dell’art. 48 cpv. 2 vLAI) oltre alla rendita per figlio (inc.
Art. 49 cpv. 2 LOG
Cited implicitly as the basis for the Court to decide as a single judge.
Art. 56 LPGA
2009, ad art. 56 n. 26; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2006, § 73 n. 12). Qualora un istituto di previdenza impugni, co-me nel presente caso
Art. 69 cpv. 1bis LAI
Cited as the legal basis for subjecting the appeal procedure to costs.
Art. 29 cpv. 2 Lptca
Cited as the legal basis for subjecting the appeal procedure to costs.
art. 6 n. 1 CEDU
Cited in reasoning to justify dispensing with the oral hearing, although the request was ultimately denied based on manifest lack of merit.

Giurisprudenza citata

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DTF 136 I 281
1 CEDU, stante la chiara ed inevitabile sorte del presente ricorso e quindi la manifesta sua infondatezza, è dato nella fattispecie prescindere dall’organizzare un di-battimento (DTF 136 I 281 consid.
DTF 133 V 402
Cantonal Tribunal's Demand for Security for Costs in Disability Insurance Appeal Ruled Unlawful under Principle of Legality
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 LOG

Cited implicitly as the basis for the Court to decide as a single judge.

art. 6 n. 1 CEDU

Cited in reasoning to justify dispensing with the oral hearing, although the request was ultimately denied based on manifest lack of merit.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the legal basis for subjecting the appeal procedure to costs.

art. 29 cpv. 2 Lptca

Cited as the legal basis for subjecting the appeal procedure to costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2011.178 rg/sc · Lugano 5 settembre 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 31 maggio 2011 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che - con sentenza 9 maggio 2011 il TCA ha accolto i ricorsi della Cassa pensione __________ e della Fondazione __________ (ora __________) contro le decisioni 24 aprile 2007 con cui l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2004 (da

versarsi tuttavia solamente a partire dal 1. settembre 2004 in ap-plicazione dell’art. 48 cpv. 2 vLAI) oltre alla rendita per figlio (inc. TCA 32.2007.173 e

32.2007.179). Contro la suddetta pronunzia il 9 giugno 2011 RI 1, rappresentato dall’avv. __________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;

- per decisione 31 maggio 2011 l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il versamento

– nel frattempo disposto a favore di RI 1 (cfr. inc. CCC sub XX, in specie doc. 14, 16, 17, 22, 33, 34 e 41) – delle rendite riconosciutegli con le summenzionate decisioni 24 aprile 2007, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS;

- contro la succitata decisione è insorto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (un parallelo ricorso presentato da RI 1 per il tramite della __________ è stato in seguito ritirato; cfr. inc. TCA 32.2011.177), postulando la nullità della stessa per incompetenza decisionale di chi l’ha sottoscritta, censurando una violazione del diritto di essere sentito ed una violazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. In via (super)cautelare ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo, con ordine di erogare la rendita fino alla crescita in giudicato della STCA 9 maggio 2011. L’insorgente ha inoltre presentato i-stanza di ricusa nei confronti dell’intero collegio – composto dei giudici Cattaneo, Guffi e Ranzanici – che ha pronunciato la STCA del 9 maggio 2011; in via subordinata ha chiesto la ricusa unicamente dei giudici Guffi e Ranzanici i quali, sempre con riferimento al giudizio del 9 maggio 2011, avrebbero fondato la loro opinione su elementi di cui sono venuti a conoscenza quali membri dell’allora Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei recla-mi penali);

- con sentenza 12 settembre 2011 il TCA, nella composizione dei giudici Bernasconi (presidente), Cassina e Pedroli, ha respinto in quanto infondata l’istanza di ricusa, retrocedendo gli atti ai giudici ordinari per statuire, una volta passata in giudicato la pro-nunzia, sul ricorso 14 giugno 2011 di RI 1;

- per decreto 28 ottobre 2011 – rimasto incontestato – il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo tolto con la decisione (qui impugnata) del 31 maggio 2011;

- con sentenza 18 giugno 2012 (9C_469/2011) il TF ha respinto il ricorso presentato da RI 1 il 9 giugno 2011, confermando il giudizio cantonale del 9 maggio 2011;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- l’erogazione provvisoria (la cui sospensione è qui litigiosa) delle rendite dopo l’emanazione delle decisioni 24 aprile 2007 e malgrado i ricorsi interposti dai due istituti di previdenza avverso queste ultime, risulta all’evidenza essere il frutto di una *errata* *applicazione* della legge da parte dell’amministrazione, il ricorso giusta l’art. 56 LPGA avendo segnatamente effetto sospensivo e l’impugnazione della decisione impedendo quindi l’esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG-Kommentar,

2009, ad art. 56 n. 26; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2006, § 73 n. 12). Qualora un istituto di previdenza impugni, co-me nel presente caso

(cfr. inc. TCA 32.2007.173 e 32.2007. 179), una decisione di riconoscimento del diritto ad una rendita a tempo indeterminato, l’effetto sospensivo del ricorso comporta quindi ex lege il *non*

versamento della prestazione (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30 n. 2352 p. 458; Ackermann,

Verfahrensrechtliche Aspekte des prekären Leistungsverhältnisses; in Schaffauser/Kieser (Hrsg.), Die prekäre Leistungsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht,

IRP-HSG 2008, p. 71). L’eventuale versamento di prestazioni durante le suddette procedure ricorsuali avrebbe potuto se del caso essere deciso a titolo di provvedimenti cautelari solo dallo scrivente Tribunale quale autorità di ricorso adita (in argomento Ackermann, cit., p. 59; Häner, Vorsorgliche Massnah men im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in ZSR 1997, p. 274; Seiler,

in Waldmann/Weissenberger, VwVG Praxiskommentar, 2009, ad art. 56 n. 57; Donzallaz, Loi sur le TF, Commentaire, 2008 p. 797; parimenti, con

riferimento agli artt. 103 cpv. 3 e 104 LTF, sarebbe stato di competenza del TFl’eventu-ale riconoscimento di prestazioni a titolo provvisorio – che non risulta

peraltro essere stato chiesto dall’insorgente – durante la procedura federale di ricorso sfociata nella STF del 18 giugno 2012);

- come accennato, con sentenza 18 giugno 2012 (9C_469/2011) il TF ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 il 9 giugno 2011. L’Alta Corte ha segnatamente confermato la pronunzia cantonale del 9 maggio 2012 nella quale lo scrivente Tribunale, sulla base di un accertamento completo dei fatti e procedendo ad un apprezzamento delle prove privo di arbitrio (cfr. sentenza federale, consid. 12 e 13), a-veva concluso che l’assicurato *non ha alcun diritto* ad una rendita d’invalidità;

- di conseguenza, considerato come sia stato nel merito definitivamente accertato e stabilito con STF del 18 giugno 2012 che RI 1 *non ha* *alcun diritto* ad una rendita d’invalidità (ciò significa che a dipendenza della sua richiesta di prestazioni presentata nel settembre 2005 [la precedente domanda inoltrata nel settembre 2001 è stata ritirata dopo un anno; cfr. doc. AI 1, 16 e 17] egli non ha mai avuto diritto a siffatta prestazione), stante inoltre la suevidenziata erronea erogazione di una rendita a favore dell’assicurato malgrado i ricorsi di cui agli incarti TCA 32. 2007.173 e 32.2007.179, la qui contestata sospensione disposta a titolo cautelare dall’Ufficio AI a partire dal 31 maggio 2011 non può che essere confermata;

- stante quanto precede, non mette conto di chinarsi sulle ulteriori censure sollevate con il gravame (cfr. supra). Infatti, alla luce della predetta sentenza federale, la messa in atto degli eventuali correttivi necessari a sanare gli asseriti vizi procedurali con consecutiva resa di una nuova decisione amministrativa, costituireb-be a non aver dubbi un mero esercizio formale;

- con il ricorso l’insorgente ha chiesto “*un contraddittorio orale con pubblica udienza*”. Nella misura in cui tale richiesta sia da considerare alla stregua di una valida domanda di pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 n.

1 CEDU, stante la chiara ed inevitabile sorte del presente ricorso e quindi la manifesta sua infondatezza, è dato nella fattispecie prescindere dall’organizzare un di-battimento (DTF 136 I 281 consid. 1, 122 V 56 consid. 3; STF 9C_684/2010 consid. 2);

- secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI e l'art. 29 cpv. 2 Lptca la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle as-sicurazioni

è soggetta a spese. L'entità delle spese è determi-nata fra CHF 200 e CHF 1'000 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito del gravame, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico di RI 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per CHF 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti