Appeal Against Limited Disability Pension Award and Request for Expert Evaluation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured person appealed a decision from the disability insurance office which granted a full disability pension only for a limited period (July 2009 to February 2010), seeking either a supplementary expert evaluation (psychiatric, neurosurgical, and rheumatological) or the administration's adoption of a parallel accident insurance report. The court accepted the appeal and annulled the original decision, ordering the case files to be returned to the disability insurance office to review the findings of the accident insurance expert report to reassess the entitlement to the disability pension, as the initial decision was based on incomplete information, while simultaneously denying the request for a suspensive effect to continue pension payments beyond the previously limited period due to the lack of strong prospects for success on the merits and the administrative interest in avoiding potentially unrecoverable payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 cpv. 2 LOG, Art. 55 PA, Art. 56 PA, Art. 61 lett. g LPGA, Art. 69 cpv. 1bis LAI, Art. 500.--; Appeal Against Limited Disability Pension Award and Request for Expert Evaluation: The court accepted the appeal and annulled the original decision, ordering the case files to be returned to the disability insurance office to review the findings of the accident insurance expert report to reassess the entitlement to the disability pension, as the initial decision was based on incomplete information, while simultaneously denying the request for a suspensive effect to continue pension payments beyond the previously limited period due to the lack of strong prospects for success on the merits and the administrative interest in avoiding potentially unrecoverable payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish that the Tribunal could decide with a single judge, which implies the procedural basis for the decision structure, even if not the primary ground for judgment on the merits.
Basis for awarding costs (ripetibili) to the successful appellant.
Cited to establish that the appeal procedure is subject to costs.
The specific amount of the court costs imposed on the Insurance Office in the final order.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2011.173 BS/RG · Lugano 22 novembre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione dell’11 maggio 2011 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1951, di professione cameriera ai piani di un albergo, nel settembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1);
- raccolta la documentazione medica, inclusa quella relativa al-l’infortunio occorsole il
7 luglio 2008 (problematica sfociata nella STCA 15 febbraio 2010, inc. 35.2009.83), eseguiti gli accertamenti medici (tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM) ed economici, con decisione 11 maggio 2011 (preavvisata il 18 ottobre 2010) l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. AI 91; per le motivazioni cfr. doc. AI 84);
- contro la suddetta decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1 SA, insorge davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni postulandone l’annullamento. In via principale chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento peritale (psichiatrico, neurochirurgico e reumatologico), subordinatamente l’assunzione da parte dell’ammi-nistrazione della perizia SAM ordinata dall’assicuratore LAINF;
- con la risposta di causa l’amministrazione, ritenuto che nella parallela procedura LAINF la ricorrente dovrà sottoporsi ad un nuovo accertamento pluridisciplinare (reumatologico, psichiatrico e neurologico) presso il SAM, propone di retrocederle gli atti. Essa rileva come *“solo dopo aver proceduto al complemento istruttorio di cui sopra (prendendo visione della (nuova) perizia SAM che verrà effettuata nel corso del prossimo mese di luglio 2011 e sottoponendola – per esame – al Servizio medico regionale dell’AI) l’amministrazione potrà pronunciarsi in merito alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 4.11.2008*” (IV);
- con scritto 8 luglio 2011 il rappresentante dell’insorgente, protestando le ripetibili, ha dato la propria adesione alla proposta di rinvio formulata dall’Ufficio AI e quindi di stralcio della causa *“a condizione che sia concesso l’effetto sospensivo (e che la rendita intera venga erogata oltre il 1.03.2010)”;*
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- richiamate le succitate risultanze, nulla osta a che gli atti siano retrocessi all’Ufficio AI affinché, ai fini di un aggiornamento della situazione medica, prenda visione della perizia SAM ordinata dall’assicuratore LAINF per poi rendere una nuova decisione sul diritto alla rendita AI. In tal senso il ricorso merita accoglimento;
- con scritto 8 luglio 2011 la ricorrente, come accennato, ha an-che chiesto che con lo stralcio venga concesso *“effetto sospensivo”* affinché l’Ufficio AI versi la rendita intera oltre il 1° marzo 2010;
- nella misura in cui è da ritenere che tale richiesta sia stata formulata con riferimento anche all’ipotesi di rinvio della causa all’amministrazione a seguito – come in concreto – di accoglimento (nel merito) del gravame (e non solo quindi in caso di stralcio), occorre rilevare che nel caso di una decisione che limita temporalmente il diritto alla rendita – situazione che corrisponde alla fattispecie in esame –, trattandosi di una decisione di natura negativa non entra in considerazione l’istitu-to dell’effetto sospensivo ma l’eventuale
adozione di provvedimenti cautelari (tra i tanti cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, § 30 n. 2360, p. 459 con riferimento a DTF 129 V 377 consid. 4.4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 56, n. 25, p. 709);
- la domanda di concessione dell’effetto sospensivo formulata dall’insorgente può quindi semmai essere considerata alla stregua di una richiesta di provvedimenti cautelari, la quale, per i motivi appresso esposti, in concreto non è tuttavia suscettibile di essere accolta;
- circa i presupposti per l’assegnazione di tali provvedimenti va rilevato che, secondo il TFA, i principi enunciati riguardo al-l’art. 55 PA sull’effetto sospensivo (DTF 110 V 45, 105 V 268) sono applicabili per analogia nell’ambito dell’art. 56 PA (DTF 117 V 191 consid. 2a con riferimenti). In tale contesto occorre operare una valutazione dei contrapposti interessi in gioco: da un lato l’interesse dell’amministrazione ad evitare, in caso di reiezione del ricorso nel merito, il difficile o impossibile recupero di prestazioni versate pendente lite, dall’altro l’inte-resse dell’assicurato ad evitare, in caso di esito positivo del ri-corso, il versamento degli arretrati senza interessi come pure la necessità di dover far capo al sostegno finanziario di terzi (assistenza) durante la procedura ricorsuale. Nella ponderazione degli interessi in conflitto hanno importanza le prospettive chiare sull'esito finale della vertenza principale (DTF 117 V 191; RCC 1991 pp. 524s; STF I 57/03 consid. 4; SVR 1994 IV nr. 31, DTF 105 V 269; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege, in SZS 1993 p. 336), ritenuto cheallorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che per principio l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto.
Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Kobel, in Zünd/Pfiffner-Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009., § 17 n. 33, p. 188);
- nel caso in esame, oltre ad aver formulato la propria domanda con riferimento alla prospettata procedura amministrativa di rinvio e non quindi quale provvedimento atto a salvaguardare la situazione di fatto o di diritto durante la procedura ricorsuale (sulla possibilità dell’amministrazione di emanare provvedimenti cautelari
durante la procedura decisionale [am-ministrativa] cfr. in particolare Kobel, cit.,§ 17 n. 19 e 39; Müller, op. cit. § 30 n. 2323 ss pp. 453
ss; Seiler in Wald-mann/Weissenberger
(Hrsg.), Praxiskommentar VwVG, ad art. 56, n. 17ss, pp. 1112ss), l’insorgente non ha in ogni caso minimamente motivato la propria richiesta
né si è debitamente confrontata con i suddetti principi giurisprudenziali concernenti la ponderazione degli interessi (giova comunque rammentare che generalmente, in caso di decisione che limita temporalmente il diritto alla rendita, un’istanza volta alla conti-nuazione, a titolo cautelare, del versamento della rendita non è di principio suscettibile di essere accolta; in argomento cfr. Kobel, cit.,§ 17 n. 22, p. 184 con riferimento a STF I 57/03 consid. 4 e a DTF 129 V 39 concernente il versamento d’in-dennità giornaliere dell’assicurazione malattia);
- vincente in causa e patrocinata da un’assicurazione di protezione giuridica, l’insorgente ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Annullata la decisione 11 maggio 2011, gli atti vengono di conseguenza retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda come sopra esposto.
2.- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti