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32.2010.98 • TCAS TI 32.2010.98 Generato dall'IA

Benefits Recipient v. Social Insurance Office (Psychotherapy Coverage Dispute)

Numero d'incarto 32.2010.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, receiving benefits for a congenital cerebral disorder, appealed the denial of coverage for psychotherapy provided by a therapist who was subsequently removed from the recognized list of providers by the social insurance office due to non-compliance with a new tariff agreement, even though the therapy began before the exclusion and the therapist held a valid cantonal authorization. The court granted the appeal and annulled the denial, reasoning that since the treatment commenced before the therapist's official exclusion date and the administrative office itself proposed remanding the case to verify the material prerequisites for coverage, the initial rejection was premature and unfounded under the circumstances, resulting in the administrative office being ordered to cover the costs and reimburse the appellant's appeal expenses.

Regesto Legislator

Ufficiale

Esclusione di una psicoterapista dalla lista degli esecutori di prestazioni sanitarie riconsciuti dall'AI. Terapia era iniziata prima dell'esclusione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare i presuppoti per il riconoscimento della chiesta psicoterapia sino alla fine del 2010

Parole chiave

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copertura dei costi di psicoterapia vertenza di assicurazione sociale beneficiario di prestazione assicurazione malattia vertenza non amministrativa esclusione sociale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the dispositive (order 2) for determining that appeal proceedings are subject to costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2010.98 BS · Lugano 25 maggio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2 contro

la decisione del 16 marzo 2010 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nato nel 1999, è stato posto al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita 404 OIC (turbe cerebrali congenite) (cfr. comunicazione 5 giugno 2009 dell’Ufficio AI in doc. AI 8-1);

- in data 2 novembre 2009 il padre di RI 1 ha chiesto la presa a carico di una psicoterapia per suo figlio, iniziata il 18 marzo 2009, presso la psicoterapeuta __________ (doc. AI 9-1);

- con decisione 16 marzo 2010 (preavvisata il 2 febbraio 2010) l’Ufficio AI ha respinto la concessione di una garanzia per l’assunzione dei costi della chiesta terapia in quanto la signora __________ non è più presente nell’elenco dei psicoterapisti riconosciuti dall’AI (doc. AI 16-1);

- con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, patrocinato dall’avv. , postula l’annullamento della decisione e la conseguente presa a carico dei costi della psicoterapia eseguita da __________ Facendo presente come quest’ultima beneficia di una regolare autorizzazione cantonale d’esercizio in proprio dell’attività di psicoterapeuta, l’insorgente contesta la lettera circolare dell’AI n. 280 in cui figura la cancellazione della succitata dall’elenco degli psicoterapisti riconosciuti dall’AI;

- mediante la risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla menzionata lettera circolare, ha evidenziato che al momento dell’inizio del trattamento la psicoterapeuta __________ aderiva ancora alla Convenzione tariffale. Di conseguenza l’amministrazione postula il rinvio degli atti per verificare se sono realizzati i presupposti per il riconoscimento della psicoterapia;

- preso atto della risposta di causa, con osservazioni 17 maggio 2010 l’insorgente sostiene l’accoglimento del ricorso “per mancanza di retroattività”, rilevando come l’amministrazione abbia richiesto la retrocessione degli atti per verificare l’esistenza dei presupposti di un’eventuale presa a carico della chiesta terapia;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;

- secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno

diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI). Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

- secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. a LAI i provvedimenti sanitari comprendono la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie;

- giusta l’art. 26 bis LAI (“scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari”) l’assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, che eseguono i provvedimenti d’integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfacciano le prescrizioni cantonali e le esigenze dell’assicurazione (cpv. 1). Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1 (cpv. 2).

- ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d’integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e per stabilire le tariffe;

- nel giugno 2007 l’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) ha concluso con tre associazioni svizzere attive nell’ambito della psicoterapia una convenzione tariffale in merito ai trattamenti psicoterapeutici a carico dell’AI (cfr. [http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/596/lang: fre/category:55](http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/596/lang:%20fre/category:55));

- con lettera circolare AI n. 280 del 12 agosto 2009 l’UFAS ha elencato le persone non facenti più parte degli psicoterapisti riconosciuti, tra cui __________, in quanto non adempienti le condizioni professionali stabilite nella convenzione tariffale. Tale lettera conclude che “ *le persone summenzionate non sono dunque più riconosciute dall’assicurazione invalidità quali organi d’esecuzione della psicoterapia. Con l’Associazione Svizzera dei psicoterapeuti (ASP) è stato convenuto che le terapie in corso o fondate su una decisione possono tuttavia proseguire, ma al massimo fino alla fine del 2010. Le decisione che andassero oltre tale termine vanno adeguate* “(doc. F);

- dal momento che la terapia è iniziata (18 marzo 2009) prima dell’esclusione (luglio 2009) della psicoterapeuta __________ dall’elenco dei psicoterapisti riconosciuti, rettamente l’Ufficio AI propone il rinvio degli atti al fine di verificare se sono dati i requisiti materiali per riconoscere i chiesti provvedimenti sanitari dispensati sotto forma di psicoterapia, rinvio a cui l’insorgente non si è opposto;

- annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI;

- considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere al ricorrente un’indennità per ripetibili di fr. 600.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 16 marzo 2010 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per l’accertamento di cui ai considerandi.

2.- Le spese di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti