Appeal of Disability Pension Adjustment vs. Request for Disability Rating Revision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured individual, initially granted a three-quarter disability pension based on a 61% disability rating, appealed an administrative decision that merely adjusted the benefit amount following the husband's eligibility for an old-age pension, arguing instead for a revision of the disability rating due to deteriorated health supported by new medical documentation. The court rejected the appeal because the administrative decision addressed a legally mandated adjustment due to a change in marital income status, which the appellant did not contest, and the claim for a reassessment of the disability degree constitutes a separate request for revision under specific statutory provisions, requiring the case files to be remanded to the insurance office to initiate the proper review procedure for the disability rating.
Regesto Legislator
UfficialeNuovo calcolo della rendita a seguito del pensionamento AVS del coniuge di un beneficiario di rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità (irricevibile). Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per revisione della rendita
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court's rejection of the appeal implies that the review of the degree of disability must be initiated under this provision, as mentioned in the reasoning leading to the transmission of the file.
This provision governs the imposition of costs in appeal proceedings before the cantonal insurance court.
Cited as the basis for the decision being made by a single judge.
Cited in the reasoning to explain the adjustment of the pension amount, although the appeal against this adjustment was not contested.
Cited in the reasoning as the provision linking LAVS to AI regarding the division of marital income.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2010.253 BS · Lugano 8 febbraio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2010 di
RI 1 contro
la decisione del 29 luglio 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto ed in diritto
che - con decisioni 13 aprile 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1947, mezza rendita (grado d’invalidità del 61%) dal 1° novembre 2003, aumentata dal 1° gennaio 2004 a tre quarti di rendita con l’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI, per fr. 396.-- al mese (doc. AI 87 e 88);
- a seguito del compimento del 65° anno di età di suo marito, __________, nato il
16 agosto 1945, con decisione 29 luglio 2010 l’Ufficio AI ha adeguato la prestazione d’invalidità a fr. 598.-- mensili con effetto dal 1° settembre 2010 (doc. AI 120);
- con il presente ricorso l’assicurata ha chiesto la “revisione” della rendita. Fondandosi sulla documentazione medica allegata al gravame, essa ha segnatamente sostenuto che il grado d’invalidità del 61% non corrisponde più alle sue attuali condizione di salute;
- con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente che con la decisione contestata è stato operato un aggiornamento della somma della prestazione dovuta a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile del marito dell’assicurata, il cui ammontare è rimasto incontestato, e che il ricorso verrà considerato alla stregua di una domanda di revisione della rendita;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- come rettamente indicato dall’Ufficio AI, con la presente decisione, a seguito del compimento del 65° anno di età di suo marito, la rendita dell’insorgente è stata aggiornata al nuovo evento assicurato. Infatti, beneficiando il marito di una rendita di vecchiaia, al fine di determinare le prestazioni di entrambi i coniugi l’amministrazione deve procedere alla cosiddetta ripartizione dei redditi coniugali ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. b LAVS (applicabile all’AI a seguito del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI);
- con il presente ricorso l’assicurata non ha contestato tale modo di procedere, che come visto è prescritto dalla legge, nè tantomeno ha contestato l’ammontare della nuova rendita che a seguito della ripartizione dei redditi coniugali è aumentato;
- l’insorgente ha invece censurato il grado d’invalidità sostenendo che non corrisponde più alla sua attuale condizione di salute, chiedendo in sostanza una revisione della rendita;
- va qui fatto presente che il grado d’invalidità del 61% è stato determinato con le decisioni 13 aprile 2007, cresciute in giudicato e che quindi un’eventuale modifica di tale grado può avvenire solo in via di revisione ex art. 17 LPGA;
- al riguardo va ricordato che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI);
- la procedura di revisione è avviata dall’Ufficio AI del luogo di domicilio dell’assicurato al momento in cui è stata inoltrata la domanda di revisione (art. 88 cpv. 1 OAI in relazione con l’art. 40 OAI), nel caso in concreto dall’Ufficio AI del Cantone Ticino;
- in queste circostanze, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché avvii una procedura di revisione della rendita, iniziando a valutare se con la documentazione medica allegata al gravame l’assicurata abbia reso verosimile un peggioramento della propria situazione valetudinaria;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti