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32.2010.200 • TCAS TI 32.2010.200 Generato dall'IA

Insured v. Social Assistance Office on Offset of Retroactive Disability Benefits

Numero d'incarto 32.2010.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An insured individual appealed the administrative decision to offset their retroactive disability insurance benefits against prior payments made by the social assistance office, arguing that the offset should only be partial because the assistance did not cover their entire minimum living requirement. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant regulations, when social assistance was provided for the same period as the retroactive disability benefits, that assistance already covered the minimum existential needs, thus removing the statutory limitation on fully offsetting the arrears against the assistance payments received.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LPGA, Art. 22 cpv. 2 LPGA, Art. 85bis dell, Art. 20 LAVS, Art. 85bis OAI, Art. 85bis cpv. 2 lett.b OAI; Insured v. Social Assistance Office on Offset of Retroactive Disability Benefits: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant regulations, when social assistance was provided for the same period as the retroactive disability benefits, that assistance already covered the minimum existential needs, thus removing the statutory limitation on fully offsetting the arrears against the assistance payments received.

Parole chiave

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rendita di invalidità retroattiva prestazioni dell'assistenza sociale versamento della prestazione d'assicurazione prestazione statutaria regolamenti di attuazione prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 133 V 14
Municipality v. Invalidity Insurance Office (Failure to Forward Reimbursement Form)
ATF 121 V 17
Supplementary Benefits Recipient vs. Welfare Authority on Retroactive Payment Allocation
DTF 133 V 21
contrattuale (9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid.
DTF 115 V 343
93 LEF; DTF 115 V 343 consid.
DTF 121 V 126
anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Cited in the reasoning regarding the composition of the Tribunal for the decision, although not strictly procedural for the final order, it governed the decision-making process referred to by the court's structure.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning to establish the basis for imposing court costs following the rejection of the appeal.

art. 22 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the principle that the right to benefits cannot be assigned or pledged.

art. 22 cpv. 2 LPGA

Cited in the reasoning regarding the exception allowing the assignment of retroactive benefit payments for compensation purposes.

art. 85bis OAI

Cited extensively in the reasoning as the implementing regulation governing the compensation of retroactive payments by social assistance bodies.

art. 93 LEF

Cited in the reasoning concerning the minimum vital subsistence level (minimo vitale) that should not be affected by the deduction.

art. 20 LAVS

Mentioned in the text of Art. 85bis OAI (Para 1) as an existing exception to compensation, although not used as a basis for the final orders.

art. 64 LTF

This provision, while not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3), is often the basis for legal aid, but since the dispositive only mentions costs (order 2) and appeal rights (order 3), and no specific provision for legal aid is cited in the dispositive, it is excluded based on strict rules.

art. 108 LTF

No provision from Art. 108 LTF (Federal Supreme Court Act concerning admissibility/procedure) is cited in the dispositive orders (1-3) of this cantonal court decision.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2010.200 LG/sc · Lugano 10 gennaio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattore: · Luca Giudici, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

le decisioni del 10 e del 17 giugno 2010 emanate da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 20 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2008 e una mezza rendita dal 1° settembre 2009 (doc. AI 114-1).

1.2. Contestualmente l’amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con prestazioni fornite dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).

Con decisione del 10 giugno 2010, relativa al periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2008, l’UAI ha compensato fr. 7'394.-- a favore dell’USSI (doc. AI 118-1).

Con decisione del 17 giugno 2010, relativa al periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 agosto 2009, l’UAI ha compensato fr. 8’874.-- a favore dell’USSI (doc. AI 119-1).

1.3. Contro

queste decisioni l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempesivo ricorso al TCA postulando l’annullamento delle due decisioni per quanto

concerne la compensazione a favore dell’USSI (doc. I).

Il legale dell’assicurata ha così motivato il proprio gravame:

" (…)

3.

Le ragioni del ricorso consistono nel fatto che, sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata, la compensazione può al massimo essere solo parziale. In effetti, se è vero che l’USSI ha versato un certo importo (il cui ammontare è da verificare), è altrettanto vero che l’USSI non ha versato l’intero fabbisogno minimo vitale dell’assicurata (la quale ha dovuto fare capo a prestiti ed all’aiuto di terzi), come avrebbe dovuto.

In questo senso, e quindi nella misura in cui l’assicurata ha dovuto fare capo a prestiti o all’aiuto di terzi per far fronte alle sue esigenze (nel rispetto del limite per il minimo vitale) la compensazione con l’USSI non va ammessa. Lo scrivente legale è in attesa di ricevere dall’assicurata la documentazione giustificativa inerente gli importi che sono stati prestati all’assicurata stessa affiché potesse fare fronte al proprio minimo vitale” (doc. I, pag. 2).

1.4. L’UAI, dopo aver interpellato il Servizio rendite e indennità della Cassa __________, ha confermato la correttezza della compensazione effettuata e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV+bis).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a favore dell'USSI per fr. 7'394.-- (decisione del 10 giugno 2010) e fr. 8’874.-- (decisione del 17 giugno 2010).

L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:

"

1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008.

Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La cifra marginale 10063 Direttive sulle rendite (DR) prevede quanto segue :

" (…)

Les avances consenties par un employeur, une institution

de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des montants correspondants.

«Par même période», il faut comprendre l’intégralité de la

période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).

Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 prevedono poi :

" (…)

Sont considérées comme prestations susceptibles d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :

– celles librement consenties dans l’attente de versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

– celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, *en cas de paiement rétroactif de rente*. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."

Secondo la cifra marginale 10069 e 10070:

" (…)

L’accord écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS ou de l’AI.

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au rembourse-ment des avances. Il est préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89)."

2.3. Nel caso in esame, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, compilato il 17 maggio 2010 (doc. 125, inc. Cassa), l’USSI ha rivendicato la somma di fr. 17’310.-- per anticipi versati all’assicurata relativamente al periodo 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009.

Mentre con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, di medesima data (doc. 126, inc. Cassa), l’USSI ha rivendicato la somma di fr. 6’201.-- per anticipi versati all’assicurata relativamente al periodo 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010.

Successivamente l’amministrazione ha rettificato le somme da compensare in fr. 7'394.-- per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2008 e fr. 8'874.-- dal 1° febbraio 2009 al 31 agosto 2009 (doc. AI 118-1; 119-1).

2.3.1 Dagli atti di causa, emerge infatti che l’assicurata ha diritto ad una rendita mensile di fr. 1'335.-- per 10 mesi (dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009) per un totale di fr. 13'350.-- (doc. 121, inc. Cassa).

Mentre per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009 (8 mesi) ella ha diritto a fr. 11'016.-- (fr. 1'377 x 8 mesi) (doc. 121, 122, inc. Cassa).

Va poi aggiunto il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 per un importo di fr. 6'201.-- (fr. 689.-- x 9 mesi) (doc. 121,124, inc. Cassa).

2.3.2. Nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31 gennaio 2009 la rendita non viene versata e va quindi dedotta, in quanto l’assicurata ha percepito l’indennità giornaliera AI, ovvero:

· fr. 1'335.-- x 4 mesi = fr. 5'340.--

· fr. 1'377.-- x 1 mese = fr. 1'377.--

Totale: fr. 6'717.--

A cui si aggiungono fr. 616.-- per il mese di agosto 2008 e fr. 765.-- per il mese di febbraio 2009 (doc. 139 inc. Cassa).

2.3.3. L’amministrazione ha, a questo punto, compensato le prestazioni assistenziali percepite dall’assicurata dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009 (fr. 17'310.--) e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 (fr. 6'201.--).

A fondamento della propria pretesa l’USSI ha fatto riferimento alle disposizioni legali dalle quali nasce chiaramente un diritto diretto alla restituzione nei confronti dell’AVS/AI, in seguito a pagamenti retroattivi (doc. 126/127, inc. Cassa). Ovvero la LPGA e l’OAI (cfr. consid. 2.2.).

Siccome la ricorrente ha percepito delle prestazioni assistenziali nel periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009 e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 (cfr. plico da doc. 127 a 133, inc. Cassa) ed ha diritto ad una rendita mensile dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009 e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010, le prestazioni fornite dall’USSI assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA 22 settembre 2003 nella causa X, I 369/03, consid. 4.1., SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).

Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett.b OAI non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso essendo rimpiazzato dall’esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell’AI, il diritto al rimborso diretto dev’essere dedotto espressamente da una norma legale o

contrattuale (9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).

Il

diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall’USSI ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dall’art. 22 cpv. 2 LPGA e dall’art. 85bis OAI.

Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie adempiute, avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha assegnato le rendita intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo stesso si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta con la decisione contestata.

2.4. L’insorgente non ha contestato l’importo messo in compensazione, bensì il fatto che l’USSI “*non ha versato l’intero fabbisogno minimo vitale dell’assicurata*” (doc. I, pag. 2).

Se è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite), nella fattispecie la censura non merita accoglimento in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal 1° marzo 2008 e dal 1° settembre 2009) l’assicurata aveva beneficiato di prestazioni assistenziali tramite le quali è così stata garantita la copertura del proprio minimo esistenziale.

Nella recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l’Alta Corte ha chiaramente indicato che se l’autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140).

Ne consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti