Insured v. Administration (Disability Review Remand)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured individual appealed an administrative decision that refused to review a new disability insurance claim, filed due to alleged worsening of psychic conditions, on the grounds that a relevant change in circumstances was not substantiated. The court found that the appellant's treating physician indicated a significant deterioration in psychiatric conditions, making a relevant worsening of the claimant's status at least plausible, which legally obligated the administration to examine the merits of the new claim rather than refuse to enter into the substance; therefore, the appeal was granted, the initial decision was annulled, and the case was remanded to the administrative office to proceed with the investigation of the April 2009 claim.
Regesto Legislator
UfficialeNuova domanda di prestazioni. Non entrata nel merito. Rinvio degli atti perchè l'amministrazione entri nel merito della domanda essendo stato reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the composition of the Tribunal, which supports the decision structure, though not strictly the primary ground for the merits.
Cited in the reasoning regarding the application of procedural costs in the appeal, which is then executed in order 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning to define disability levels, which is background context for the general area of law discussed, but not directly cited in the dispositive orders (1 or 2).
Cited in the reasoning to explain the condition for re-examining a new disability claim, forming the basis of the decision to overturn the prior non-admission.
Cited in the reasoning to define disability, which is background context for the general area of law discussed, but not directly cited in the dispositive orders (1 or 2).
Cited in the reasoning regarding analogy application for reviewing disability changes, which supports the decision to return the case for reassessment.
Cited in the reasoning as part of the definition of disability, which is background context for the general area of law discussed.
Cited in the reasoning regarding analogy application for reviewing disability changes, which supports the decision to return the case for reassessment.
Not cited in the dispositive section.
Not cited in the dispositive section.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2009.136 FC · Lugano 27 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione del 9 giugno 2009 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 28 novembre 2005 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 in difetto di un grado di invalidità rilevante (doc. AI 36). Presentata il 29 aprile 2009 una nuova domanda di prestazioni con cui veniva fatto valere un peggioramento delle sue condizioni (doc. AI 39), con decisione 9 giugno 2009 l’amministrazione non è entrata nel merito della richiesta ritenendo che l’assicurata non aveva reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze oggettive ai fini del diritto a prestazioni (doc. A1);
- con tempestivo ricorso l’assicurata, tramite il proprio medico curante dr. med. RA 1, ha postulato l’annullamen-to della decisione e l’espletamento di ulteriori accertamenti medici, facendo valere l’intervento di un sensibile peggioramento delle sue condizioni pscichiche;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per procedere all’istruttoria della pratica come proposto, nella nota 23 luglio 2009, dal proprio servizio medico SMR e, quindi, per entrare nel merito della domanda di prestazioni dell’aprile 2009 (VI);
- interpellato dal TCA, con scritto 18 novembre 2009 il rappresentante dell’assicurata ha comunicato di aderire alla proposta di rinvio dell’amministrazione (IX);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). D’altra parte, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);
- nella fattispecie, considerato come il medico curante dell’assi-curata abbia evidenziato l’intervento di un sensibile peggioramento delle condizioni psichiatriche (cfr. anche l’allegato rapporto d’uscita 30 marzo 2009 dei medici della Clinica __________, doc. A2), questo TCA concorda con il SMR (cfr. annotazioni 23 luglio 2009, doc. VI/bis) nel ritenere quantomeno verosimilmente dato l’intervento di un peggioramento delle condizioni psichiatriche rispetto alla situazione presente all’e-poca (aprile 2004) in cui l’interessata fu peritata dal dr. __________ (cfr. doc. AI 20), sulla base della cui perizia, e degli ulteriori accertamenti reumatologici esperiti, la prima domanda di prestazioni era stata respinta (doc. AI 36). Ritenuto che tale peggioramento appare verosimilmente subentrato prima della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, condivisa dall’assicurata, per iniziare l’istruttoria con probabile mandato per una perizia psichiatrica, appare giustificata;
- per quanto riguarda la presente procedura, secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accoltoai sensi dei considerandi.
§ La decisione 9 giugno 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda di prestazioni 29 aprile 2009, proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2.- Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti