Social Insurance Fund Withholding Notice Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a social insurance fund's notice of intent to withhold amounts owed for damages from the person's disability pension, arguing the debt was time-barred and that any deduction would violate the minimum living allowance. The court declared the appeal inadmissible because the fund's letter was merely an administrative step to assess the individual's economic situation—a prerequisite for determining the legitimacy of withholding against a pension without impinging upon the minimum vital, and not a final, appealable decision from the competent office that would allow the appellate body to rule on the merits of the claim.
Regesto Legislator
Ufficiale"Ricorso" contro uno scritto della Cassa di compensazione che accerta il minimo esistenziale prima di decidere su un'evenutuale compensazione della rendita con credito risarcitorio ex art. 52 LAVS. "RIcorso" dichiarato irricevibile poiché non rivolto contro una decisione formale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe delegated Judge's competence to immediately examine the appeal and rule on its inadmissibility is based on this provision.
This provision was cited in the reasoning regarding the jurisdiction for appealing AI office decisions, which justifies the context of the inadmissibility ruling.
This provision was cited in the reasoning regarding the 30-day appeal deadline, which justifies the context of the inadmissibility ruling.
This provision was cited in the reasoning regarding the non-extension of the appeal deadline, which justifies the context of the inadmissibility ruling.
This provision was cited in the reasoning to establish the requirement of a formal decision for an appeal to be admissible.
The court waived the imposition of judicial costs in order 2.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2009.103 BS/RG · Lugano 19 maggio 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 4 maggio 2009 di
RI 1 contro
lo scritto 2 aprile 2009 della Cassa CO 1
considerato in fatto e in
diritto
che con scritto 2 aprile 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha comunicato a RI 1 l’intenzione di procedere alla trattenuta, sul versamento della rendita di sua spettanza, dell’importo da esso dovuto a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS (fondato sulla decisione del 12 gennaio 1999 in relazione alla fallita __________ di __________, della quale l’assicurato è stato amministratore unico). Con lo scopo di accertare il minimo esistenziale LEF, presupposto per poter valutare l’esigibilità della prospettata compensazione, l’amministrazione ha trasmesso all’interessato il relativo formulario con l’invito a volerlo compilare e ritornare entro 20 giorni (doc. A 4);
con il “ricorso” in oggetto RI 1 si oppone alla suddetta paventata compensazione, sostenendo da un lato che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS è prescritto, dall’altro che la rendita erogata é appena sufficiente per la copertura del suo fabbisogno minimo e che pertanto ogni deduzione lo priverebbe della garanzia del minimo vitale;
a seguito degli accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa è risultato che l’assicurato è beneficiario di una rendita AI e di una prestazione complementare e che l’eventuale trattenuta di cui allo scritto 2 aprile 2009 verrà effettuata sulla rendita AI; la Cassa ha precisato al riguardo che non è stata formalmente ancora emessa una decisione e che la trattenuta verrà decisa unicamente dopo aver stabilito la situazione economica dell’assicurato (cfr. comunicazione
13 maggio 2009 della Cassa al TCA [VI] e scritto 12 maggio 2009 della Cassa al TCA [VII]);
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA); è competente a giudicare come istanza di ricorso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone il gravame (art. 58 LPGA); in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI); il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
nel caso in esame, l’Ufficio AI, competente per decidere l’eventuale compensazione della rendita AI (cfr. marg. n. 10924 delle Direttive sulle rendite, edite dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; l’accertamento del fabbisogno minimo e dell’importo da compensare spetta invece alla cassa di compensazione), non risulta aver (ancora) emesso una decisione formale impugnabile tramite ricorso;
lo scritto 2 aprile 2009 della Cassa costituisce unicamente un accertamento delle condizioni economiche dell’assicurato, poiché, come da giurisprudenza, la compensazione con una rendita (o assegno per grandi invalidi) è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale non sia intaccato (DTF 131 V 252 consid.
1.2 con riferimento a DTF 115 V 343 consid. 2c);
per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1 con riferimenti);
di conseguenza il “ricorso” deve essere dichiarato irricevibile;
considerate le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il “ricorso” non è ricevibile.
2.- Non si prelevano spese di giustizia.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti