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32.2008.95 • TCAS TI 32.2008.95 Generato dall'IA

Inadmissible Direct Appeal of Preliminary Draft Decision

Numero d'incarto 32.2008.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party filed a direct appeal against a preliminary draft decision regarding an invalidity benefit, which was required under law to be addressed as written observations to the invalidity insurance office within a set timeframe before a final decision could be issued. The court reasoned that because the document received was a preliminary notice and not a formal, appealable decision as defined by the relevant insurance law, the appeal was inadmissible; consequently, the filing was ordered to be transferred to the invalidity insurance office to be treated as the insured's observations, allowing that office to then issue a final decision subject to proper appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibile "ricorso" contro il "progetto di decisione". Rinvio atti a Ufficio AI perché tratti il "ricorso" alla stregua di osservazioni al progetto di decisione

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione invalidità assicurazione diretta decisione pregiudiziale riesame da parte dell'assicuratore insinuazione del credito decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning as the legal basis for imposing costs in appeal proceedings regarding disability insurance benefits, although costs were ultimately waived.

Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI

Cited in the reasoning to support the finding that the appeal was premature/inadmissible because the administrative decision was not yet final.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2008.95 FS · Lugano 9 giugno 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Francesco Storni, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2008 di

RI 1 contro

la “decisione” del 6 maggio 2008 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti e esaminati gli atti:

richiamato il progetto d’assegnazione di rendita del 6 maggio 2008 con il quale l’Ufficio AI – riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal

1. settembre 2003 al 31 dicembre 2004 – ha indicato che: “(…) le presentiamo di seguito un progetto di decisione accordandole la possibilità di presentare entro 30 giorni, per iscritto le sue eventuali osservazioni contro le presenti conclusioni o di chiedere delle informazioni complementari al riguardo. Le osservazioni devono essere firmate, contenere un esposto succinto dei fatti, dei motivi e delle conclusioni ed essere corredate da eventuali mezzi di prova. E’ anche possibile un incontro, su appuntamento. Trascorso il termine di 30 giorni, che non può essere prorogato, verrà emanata la decisione formale. (…)” (doc. A1);

ritenuto

che secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA;

che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, circa l’art. 57a cpv. 1 LAI si osserva che: “(…) questa disposizione mira a garantire agli assicurati il

diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 42 primo periodo LPGA prima che l’ufficio AI prenda una decisione definitiva (decisione finale) su una domanda di prestazioni o a proposito della riduzione o della soppressione di una prestazione già assegnata. Per le decisioni intermedie legate all’accertamento dei fatti (p. es. disposizione di una perizia), il diritto di essere sentiti continua tuttavia ad essere garantito conformemente all’articolo 42 LPGA. Dato che, in deroga all’articolo 52 LPGA, le decisioni degli uffici AI potranno ora essere impugnate soltanto mediante ricorso, la procedura di preavviso conferisce alla persona interessata il diritto di esprimersi in modo informale sulla decisione prevista, generalmente entro un termine di 30 giorni. Ciò significa che durante questo lasso di tempo la persona interessata può consultare gli atti ed esprimersi nel merito e sull’esito dell’assunzione delle prove. La persona assicurata può prendere posizione oralmente o per scritto. In casi motivati, il termine può essere esteso se la domanda in tal senso perviene per tempo. (…)” (FF 2005, pag. 2760);

che l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

che, in concreto, contro il progetto d’assegnazione di rendita del 6 maggio 2008, era quindi possibile unicamente inoltrare delle osservazioni all’Ufficio AI;

che il presente ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e trasmesso all’Ufficio AI affinché, trattato alla stregua di osservazioni al progetto di decisione 6 maggio 2008, proceda ad emettere una decisione impugnabile. Soluzione questa peraltro rettamente proposta anche dall’Ufficio AI con la risposta di causa;

che giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

che viste le particolarità del caso specifico – in sede di ricorso l’assicurato non è più rappresentato dall’avv. __________ e, soprattutto, nel progetto di decisione 6 maggio 2008 non è indicata con sufficiente chiarezza che eventuali osservazioni sono da presentare all’Ufficio AI – si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 15 maggio 2008 è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché esamini il “ricorso” dell’assicurato quali osservazioni e proceda ad emettere una decisione.

2. Non si prelevano spese.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti