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32.2008.227 • TCAS TI 32.2008.227 Generato dall'IA

Insured's Untimely Appeal of Restitution Waiver Denial Inadmissible

Numero d'incarto 32.2008.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The insured appealed an administrative decision rejecting a request for the waiver of a restitution amount, filing the appeal late despite the initial decision having been correctly served upon their legal representative, who had advised against appealing. The court ruled the appeal inadmissible because it was time-barred, finding that the insured's belated receipt of the decision from their lawyer and subsequent confusion did not constitute a justifiable, non-negligent impediment warranting the restoration of the appeal period, as the insured could have directed their representative to file the appeal even if they personally disagreed with the course of action.

Regesto Legislator

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Art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, Art. 60 cpv. 1 LPGA, Art. 40 cpv. 1 LPGA, Art. 60 cpv. 2 LPGA, Art. 37 LPGA, Art. 38 LPGA; Insured's Untimely Appeal of Restitution Waiver Denial Inadmissible: The court ruled the appeal inadmissible because it was time-barred, finding that the insured's belated receipt of the decision from their lawyer and subsequent confusion did not constitute a justifiable, non-negligent impediment warranting the restoration of the appeal period, as the insured could have directed their representative to file the appeal even if they personally disagreed with the course of action.

Parole chiave

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deposito tardivo rinuncia alle prestazioni d'assicurazione restituzione del termine scaduto riesame da parte dell'assicuratore rimborso dell'assicurazione invalidità termini di ricorso Ricorso irricevibile in quanto tardivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 94
DTF 99 V 182
DTF 122 I 139
Spousal Tax Liability and Joint Notification Validity in Undivided Marriage Following Separation
DTF 96 II 265
In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N.
DTF 119 II 86
Tenant's Missed Appeal Deadline Due to Attorney Illness Appeal Denied
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008

The court implicitly used the provision allowing the delegated Judge to examine and rule on inadmissibility, which is the ground for the final order.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning as the basis for imposing procedural costs, and relevant context for the cost order.

art. 69 cpv. 1 lett. a LAI

Cited in the reasoning to establish the appealability of the administrative decision to the Cantonal Insurance Tribunal.

art. 60 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the 30-day appeal deadline, which is the basis for declaring the appeal time-barred (inadmissible).

art. 41 LPGA

Cited in the reasoning when analyzing the request for reinstatement of time limits, which was rejected.

art. 37 LPGA

Cited in the reasoning to discuss the possibility of representation, relevant to the timing of notification.

art. 39 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the deadline for submitting written acts.

art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited in the reasoning concerning the start date of the appeal period and calculation rules.

art. 38 LPGA

Cited in the reasoning regarding rules for calculating time limits (holidays).

art. 52 LPGA

Cited in the reasoning regarding appeal against AI office decisions.

art. 58 LPGA

Cited in the reasoning regarding appeal against AI office decisions.

art. 66 al. 1 LTF

This provision (although LTF is mentioned, the context implies the relevant cantonal cost provision or the general procedural framework mentioned in the disposal) is implicitly covered by the explicit cost order (Order 2). Since no specific cantonal cost article is cited in the dispositive, and the costs are imposed, a cost article is required if present. Given that only 'fr. 200.--' are imposed in Order 2, and no explicit cost *provision* from the LTF or Cantonal Law is cited in the dispositive, I must rely on the explicit citations. **However, no explicit legal provision is cited in Order 1 or Order 2 besides the implicit application of procedural law.** Reviewing the dispositive again: Order 1 only states the outcome (non-receivable as late). Order 2 imposes costs. Since no legal article is explicitly cited *in the dispositive* to justify the imposition of costs (Order 2), I cannot include it based on the strict rule.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2008.227 FS · Lugano 13 febbraio 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Francesco Storni, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2008 di

RI 1 contro

la decisione del 26 settembre 2008 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 26 settembre 2008, l'Ufficio AI ha respinto la domanda 21 giugno 2007 con la quale RI 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 17'633.--, chiestogli in restituzione con decisione del 31 maggio 2007;

- dopo aver introdotto il ricorso 3 dicembre 2008 (redatto in lingua tedesca), invitato dal TCA – che aveva nel frattempo accertato che la decisione impugnata è stata recapitata al suo legale – a presentare le proprie osservazioni in merito alla tempestività del gravame, l’assicurato ha rilevato che: “(…) si é vero che non ho rispettato il termine per fare un ricorso di 30 gg. Il problema è stato che anch’io avevo ricevuto la notifica del mio legale Dott. __________ in ritardo (13 ottobre 2008). Un periodo in cui sono stato assente e non potevo agire. Al momento in cui avevo letto la notifica, il detto termine era già scaduto. Il legale non ha consigliato di andare in ricorso, e non sapevo più cosa fare – ero confuso di tutte queste cose legali che non capisco in ogni caso. Quando ho ricevuto la nuova fattura dell’Ufficio AI sono andato da __________ a __________ sperando di poter risolvere la causa in un colloquio personale con la gente competente di decidere. Potevo parlare con avv. __________ che mi consigliava di “scrivere due righe al tribunale e fare ricorso”. Arrivato a casa ho subito scritto la lettera a voi 13.12.08, ndr. recte: 3.12.2008, cfr. I) (…)” IX);

- ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);

- giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]);

- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12,

113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);

- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF110 V

37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479);

- nel caso in esame il ricorso 3 dicembre 2008 – consegnato all’ufficio postale il 4 dicembre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 26 settembre 2008 è per ammissione dell’insorgente medesimo tardivo;

- quale giustificazione del ritardo, l’assicurato ha fatto presente di aver ricevuto la decisione impugnata dall’avv. __________ solo il 13 ottobre 2008, periodo in cui era assente e non poteva pertanto agire. L’avv. __________ lo ha pure sconsigliato di interporre ricorso ed egli, confuso, non sapeva più cosa fare;

- per l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 170s.; Kölz/Häner, Ver-waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDATII-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);

- in casu, la circostanza di aver ricevuto solo il 13 ottobre 2008 la decisione 26 settembre 2006 notificata rettamente al proprio legale, non costituisce (valido) motivo d’impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. Infatti, da una parte, avendo inoltrato la domanda di condono il 21 giugno 2007, l’assicurato doveva aspettarsi una decisione nel merito. D’al-tra parte, ritenuto anche che il 13 ottobre 2008 non era ancora scaduto il termine di ricorso, l’assicurato avrebbe potuto indicare al proprio legale – indipendentemente dal fatto che lui lo avesse ritenuto inopportuno – di impugnare comunque la decisione 26 settembre 2008;

- ne consegue che il ricorso 3 dicembre 2008 deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

2.- Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti