Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Medical Certificate Delay
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision denying health measures for corneal opacity, which the insurance office deemed an acquired, not congenital, ailment. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory deadline; the court reasoned that while the appellant claimed delayed receipt of a necessary medical certificate as justification, the appeal itself could have been lodged within the deadline, with the certificate submitted later, and therefore, the delay was not attributable to a non-culpable impediment under the law, resulting in the appeal being rejected as untimely and carrying procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cpv. 1 lett. a LAI, Art. 60 cpv. 1 LPGA, Art. 40 cpv. 1 LPGA, Art. 60 cpv. 2 LPGA, Art. 38 LPGA, Art. 20 PA; Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Medical Certificate Delay: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory deadline; the court reasoned that while the appellant claimed delayed receipt of a necessary medical certificate as justification, the appeal itself could have been lodged within the deadline, with the certificate submitted later, and therefore, the delay was not attributable to a non-culpable impediment under the law, resulting in the appeal being rejected as untimely and carrying procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the judge delegate's competence to rule on inadmissibility, which directly supports the final order declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for imposing procedure costs in the final order.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, which establishes the basis for declaring the appeal inadmissible in the final order.
Cited in the reasoning regarding the conditions for reestablishment of time limits, which informs the decision to reject the belated appeal.
Cited in the reasoning to define the deadline requirements for written submissions, which is relevant to the finding that the appeal was late.
Cited in relation to the suspension of time limits and the commencement of the appeal period, supporting the finding that the appeal was late.
Cited in relation to the calculation of time limits (suspension periods), which supports the finding that the appeal was late.
Cited in the reasoning regarding the right to appeal to the Insurance Court against cantonal AI office decisions.
Cited in the reasoning as a general procedural rule to which an exception (Art. 69 al. 1 lett. a LAI) is made regarding the appeal path.
Cited in the reasoning as a general procedural rule to which an exception (Art. 69 al. 1 lett. a LAI) is made regarding the appeal path.
Although not explicitly cited in the dispositive, this refers to the possibility to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal, which is detailed in order 3.
This provision on legal aid is not explicitly cited in the dispositive orders.
This provision on costs for Federal Tribunal proceedings is not applicable here, as this is a cantonal court decision.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2008.190 BS · Lugano 5 novembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione del 3 settembre 2008 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in
diritto
che - con decisione 3 settembre 2008, preavvisata il 27 giugno 2008, l'Ufficio AI ha negato la garanzia per provvedimenti sanitari per la cura dell’opacità della cornea a favore di RI 1 (nata nel __________), trattandosi di un’affezione acquisita (conseguenza di una cheratite virale) e non di un’infermità congenita;
- contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di sua madre, ha introdotto al TCA un atto di ricorso datato 18 ottobre 2008, facendo presente che, sulla base del certificato 15 ottobre 2008 dell’__________ di __________, l’infiammazione all’occhio sinistro è dovuta ad un graffio interno della cornea;
- su richiesta del TCA, il 23 ottobre 2008 la madre della ricorrente ha prodotto la decisione contestata;
- ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il *primo giorno* dopo la scadenza della sospensione (DTF131 V 305; STFA2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);
- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF110 V
37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame il ricorso 18 ottobre 2008 - consegnato all’ufficio postale il 20 ottobre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 3 settembre 2008 è per ammissione dell’insorgente medesima tardivo;
- quale giustificazione del ritardo, la madre dell’assicurata ha fatto presente di aver ricevuto *“solo in data odierna (18 ottobre 2008; n.d.r.) … dall’__________ di __________, il certificato da me richiestogli già da tempo”*;
- per l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDATII-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);
- in casu, la circostanza di aver ricevuto (tardivamente) il chiesto certificato medico non costituisce (valido) motivo d’impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. L’assicurata lo avrebbe infatti potuto inviare successivamente al ricorso che doveva essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione contestata;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
2.- Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti