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32.2007.47 • TCAS TI 32.2007.47 Generato dall'IA

Applicant v. Denial of Federal Disability Insurance Benefits (Untimely Appeal)

Numero d'incarto 32.2007.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicant appealed an administrative decision denying federal disability insurance benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the thirty-day appeal period, which commenced the day after notification on December 19, 2006, was suspended due to the statutory holiday period from December 18th to January 1st; therefore, the appeal term began on January 2, 2007, and expired on January 31, 2007, meaning the appeal, which was only submitted to the post office on February 1, 2007, was untimely, precluding any examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, Art. 60 cpv. 1 LPGA, Art. 40 cpv. 1 LPGA, Art. 60 cpv. 2 LPGA, Art. 38 LPGA, Art. 20 PA; Applicant v. Denial of Federal Disability Insurance Benefits (Untimely Appeal): The court reasoned that the thirty-day appeal period, which commenced the day after notification on December 19, 2006, was suspended due to the statutory holiday period from December 18th to January 1st; therefore, the appeal term began on January 2, 2007, and expired on January 31, 2007, meaning the appeal, which was only submitted to the post office on February 1, 2007, was untimely, precluding any examination of the merits.

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità termine di sospensione termini legali notificazione della decisione calcolo della prestazione esame di merito Ricorso irricevibile in quanto tardivo.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning as the legal basis for subjecting the procedure to costs, which are subsequently imposed in the dispositive.

art. 69 cpv. 1 lett. a LAI

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, although the primary ground for the decision is timeliness.

art. 38 LPGA

Cited in relation to the rules on the suspension of time limits, which is crucial for determining the timeliness of the appeal.

art. 60 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the general deadline for appeal, relevant to the timeliness assessment.

art. 21 cpv. 1 PA

Cited in the reasoning regarding the requirement for timely submission of written acts to the authority.

art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited in relation to the calculation of appeal deadlines, including suspension periods, relevant to the timeliness assessment.

art. 40 cpv. 1 LPGA

Cited in relation to the non-extendability of the appeal deadline, relevant to the timeliness assessment.

art. 52 e 58 LPGA

Cited in the reasoning to show that the appeal is lodged directly with this Tribunal, as per the exception in Art. 69 par. 1 let. a LAI.

art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA

Cited in the reasoning to define the commencement and expiration of the appeal deadline, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA

Cited in the reasoning concerning the calculation of appeal deadlines and the impact of the suspension period.

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive order for imposing procedural costs on the appellant.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2007.47 rg/td · Lugano 6 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 1. febbraio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 18 dicembre 2006 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in

diritto

che - con decisione 18 dicembre 2006 l'Ufficio AI, dopo aver esperito gli accertamenti impostigli dal Tribunale canale delle assicurazioni con sentenza di rinvio 15 novembre 2005 e confermando il progetto di decisione 5 novembre 2006, ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assicurative (rendita/provvedimenti reintegrativi);

- contro suddetta decisione l’assicurato - rappresentato dal-l’avv. RA 1 - s’aggrava davanti allo scrivente Tribunale con ricorso “cautelativo” datato 1. febbraio 2007, consegnato alla posta il medesimo giorno e pervenuto al Tribunale il 2 febbraio 2007 (cfr. busta d'impostazione);

- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

- dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il *primo giorno* dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, §

73 Nr. 9, p. 479);

- nel caso di specie la decisione 18 dicembre 2006 è stata notificata al rappresentante dell’assicurato il 19 dicembre 2006 (cfr. ricorso, cfr. busta d’intimazione prodotta con il gravame), quindi durante il periodo di sospensione stabilito dall’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA;

- di conseguenza il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il 2 gennaio 2007, giorno seguente la fine della sospensione, per scadere il giorno di mercoledì 31 gennaio 2007. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero;

- che il ricorso, come visto, è stato consegnato alla posta soltanto il 1. febbraio 2007;

- si deve quindi concludere che il gravame contro la decisione 18 dicembre 2006 dell'Ufficio AI è tardivo;

- conformemente all’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la presente procedura è soggetta a spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

2.- Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente;

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti