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32.2007.402 • TCAS TI 32.2007.402 Generato dall'IA

Disability Allowance Retroactivity and Fee Award

Numero d'incarto 32.2007.402
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision that granted an elevated disability allowance with intensive care supplement effective November 1, 2005, seeking an earlier start date of October 1, 2005, based on their application submitted in October 2007. The administrative office conceded the appeal's validity, as documentation confirmed the request for disability benefits was received on October 16, 2006; consequently, the court upheld the appeal, granting the allowance retroactively to October 1, 2005, and ordering the administrative office to cover court costs and reimburse the appellant's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 69 cpv. 1bis LAI, artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI; Disability Allowance Retroactivity and Fee Award: The administrative office conceded the appeal's validity, as documentation confirmed the request for disability benefits was received on October 16, 2006; consequently, the court upheld the appeal, granting the allowance retroactively to October 1, 2005, and ordering the administrative office to cover court costs and reimburse the appellant's legal fees.

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità spese amministrative sussidio di assistenza adattamento delle prestazioni d'assicurazione supplemento per cure intensive spese legali Assegno per grandi invalidi. Decorrenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI

These articles were cited as the legal basis for granting the appeal and recognizing the right to the disability pension from the requested date.

art. 69 cpv. 1bis LAI

This article governs the application of procedural costs for appeal proceedings before the Cantonal Insurance Tribunal.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2007.402 rg/td · Lugano 18 gennaio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 28 novembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 28 novembre l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tem-po dal 1. novembre 2005;

- con ricorso 18 dicembre 2007 – inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per competenza allo scrivente Tribunale – l’assicurato, rappresentato da RA 1, impugna suddetto provvedimento, postulando il riconoscimento di suddetta prestazione con effetto dal 1. ottobre 2005 facendo rilevare come la relativa richiesta sia stata presentata nell’ottobre 2007;

- con la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle censure ricorsali, propone la riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere ad RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi a partire dal 1. ottobre 2005;

- in effetti, dagli atti all’inserto si evince inequivocabilmente che la domanda di prestazioni per grandi invalidi é stata presentata dall’assicurato tramite invio del formulario “Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni” (cfr. punto 5.7), pervenuto all’Ufficio AI in data 16 ottobre 2006 (doc. AI 7/1-5);

- stante quanto sopra, richiamati gli artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI, in accoglimento del gravame, all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tempo dal 1. ottobre 2005;

- stante l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente, patrocinato da RA 1, di un'indennità per ripetibili di fr. 500.-;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ In parziale modifica della decisione 28 novembre 2007, ad RI 1 è riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a decorrere dal 1. ottobre 2005.

2.- Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà inoltre all’insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti