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32.2007.255 • TCAS TI 32.2007.255 Generato dall'IA

Insured Person v. Agency Regarding Retroactive Termination of Disability Benefits and Repayment Demand

Numero d'incarto 32.2007.255
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured person appealed a decision that retroactively terminated supplementary disability insurance benefits for their children, who had moved abroad, and demanded repayment of over 32,000 francs, arguing the agency failed to issue the required preliminary notice before rendering the decision. The court ruled that the agency committed a serious procedural violation by not granting the insured the right to be heard via a preliminary notice before deciding on the cessation of benefits and the claim for reimbursement, thus annulling the challenged decision and remitting the case for the agency to issue a new decision after allowing the insured to state their position on both the benefit cessation and the repayment, including consideration of the insured's good faith regarding the non-disclosure of the children's change of domicile for study purposes.

Regesto Legislator

Ufficiale

Non rispettata la procedura del preavviso. Tale grave vizio non é sanabile in sede ricorsuale. Rinvio atti perché, data l'opportunità al ricorrente di esprimersi sulla soppressione della rendita e la restituzione delle prestazioni, l'Ufficio AI emetta una nuova decisione

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato soppressione delle prestazioni prestazioni complementari retroattive rimborso di prestazioni assicurative buona fede cambiamento di domicilio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 V 237
Basel-Stadt v. Zurich: Pensioner's Supplementary Benefit Domicile Transfer
DTF 131 V 65
238 con riferimenti) e che tale presunzione legale può essere rovesciata nel caso in cui la persona di sua spontanea volontà decida di trasformare l’istituto quale centro dei suoi interessi (DTF 131 V 65 e STFA I 270/03, consid.
DTF 130 V 404
Swiss Social Insurance Domicile for Guardianship Cases
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 57a LAI

Cited in the reasoning that precedes the final orders, referencing the procedural violation (lack of preliminary notice) that led to the annulment of the decision.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited in the reasoning regarding the determination of court costs.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

Cited as the basis for awarding costs/indemnity for legal fees to the winning party.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning regarding the court's composition (single judge), which is a procedural aspect relevant to the decision's validity.

art. 2 cpv. 1 LPTCA

Cited in the reasoning regarding the court's composition (single judge), which is a procedural aspect relevant to the decision's validity.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2007.255 FS · Lugano 3 settembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Francesco Storni, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 25 giugno 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 13 dicembre 1993 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita straordinaria (grado d’in-validità 80%) con effetto dal 1. agosto 1991, assortita delle rendite complementari per la moglie e i figli (doc. AI 20/1-2 e 19/1-2)

Il

diritto a prestazioni è stato confermato dall’Ufficio AI nel corso delle revisioni intraprese negli anni 1996, 2000 e 2006 (doc. AI 23/1-2, 24/1, 28/1-2, 29/1-2, 30/1-2 e 33/1-2).

1.2. Con decisione 25 giugno 2007 (doc. AI 36/8-9) l’Ufficio AI – ritenuto che i figli dell’assicurato, __________, __________ e __________, avrebbero lasciato la Svizzera trasferendosi in __________ e osservato che “(…) ne consegue che, in ottemperanza ai disposti sopraccitati, non risultano più date le premesse per la concessione delle rendite completive a favore dei figli __________ e __________ dal 1° febbraio 2005 e per __________ dal 1° aprile 2007. (…)” (doc. AI 36/8) – ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente per un importo complessivo pari a fr. 32'837.--.

L’amministrazione, oltre alla restituzione, ha dunque deciso implicitamente anche la soppressione del diritto alle rendite completive per i figli __________, __________ e __________.

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – ritenuto, in particolare, che i figli soggiornano all’estero per motivi di studio e che non avrebbero eletto nuovo domicilio a __________ limitandosi a indicare il nuovo recapito per la corrispondenza – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento del diritto alle rendite completive per i figli __________, __________ e __________.

1.4. Con risposta 24 agosto 2007 l’Ufficio AI ha sostenuto che, avendo i figli dell’assicurato spostato tutti spontaneamente il proprio domicilio a __________ in __________, la soppressione del diritto alle rendite completive deve essere confermata.

Quanto alla restituzione, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) alla luce dei fatti nuovi mai conosciuti dall’Amministrazione e mai comunicati precedentemente dall’assicurato, determinanti per poter valutare il diritto o meno dell’insorgente, l’Amministra-zione risulta autorizzata a rivalutare la propria decisione. Per i motivi esposti in precedenza, l’assicurato non ha diritto al versamento delle prestazioni completive per i propri figli a far tempo da quando questi ultimi hanno spostato il loro domicilio dalla Svizzera all’estero. Avendo indebitamente percepito le prestazioni elencate in dettaglio nella decisione, l’assicurato è ora tenuto a rimborsarle nella misura di fr. 32'837.--. (…)” (V).

1.5. Con decreto 3 settembre 2007 (VIII) il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile l’istanza – l’amministrazione non aveva infatti tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso –, inoltrata contestualmente al ricorso, con la quale l’assicurato aveva chiesto la concessione dell’effetto sospensivo.

1.6. Con replica 9 novembre 2007 l’avv. RA 1 ha contestato l’ordine di restituzione in quanto il suo assistito era in buona fede – “(…) annualmente la cassa richiedeva dichiarazione della scuola attestante la frequenza dei figli; dichiarazione che è sempre stata inviata annualmente all’assicurazione. L’assicurazione sapeva quindi benissimo che i figli del Signor RI 1 soggiornavano in __________ per motivi di studio. (…)” (XIII) – e non era in grado di restituire gli importi percepiti – “(…) il signor RI 1, invalido, riceveva in effetti rendita completiva per la moglie e per i figli (moglie casalinga, figli ancora agli studi e senza attività lucrativa). Essendo agli studi e non avendo attività lucrativa, le rispettive rendite complementari sono state utilizzate per il mantenimento dei figli agli studi. (…)” (XIII) –.

1.7. Con duplica 20 novembre 2007 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando, in particolare, che “(…) appare inconfutabile il fatto che la Cassa __________ sia giunta a conoscenza della modifica del domicilio dei figli dell’assicurato a __________ in __________ unicamente grazie alla comunicazione trasmessale dall’agenzia AVS di __________ in data 19 aprile 2007. È altresì incontestabile il fatto che il quella stessa occasione la Cassa __________ è pure venuta a conoscenza che i figli __________ e __________ hanno spontaneamente deciso di spostare il proprio domicilio già a partire dal mese di gennaio 2005 (cfr. notifica di mutazione 19 aprile 2007; cfr. ricorso 6 agosto 2007, consid. 1 e 2, cfr. decisione dell’IAS del 25 giugno 2007). A tale proposito, non si può legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita completiva per i figli, non avverta che il cambiamento di domicilio di questi sia suscettibile di influenzare il diritto ad una prestazione. Di conseguenza, ritenuto quanto precede e considerato come il dovere di informare debba essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni, non si può non considerare che la notifica del cambiamento di domicilio configuri una grave negligenza. Giocoforza, la buona fede del ricorrente ha da essere esclusa. (…)” (XV).

considerato in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Dal 1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag. 2003).

La previgente procedura di opposizione è stata abolita e sostituita dal mezzo del preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata (nuovo art. 57 a prima frase LAI).

La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).

Le decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa Corte (art. 1 lett. m LPTCA).

2.3. Dagli atti non risulta che l’Ufficio AI, prima della decisione 25 giugno 2007 qui impugnata, abbia emesso un preavviso.

Prima della decisione 25 giugno 2007, trattandosi di soppressione del diritto alla rendita completiva e di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, l’Ufficio AI – in applicazione degli artt. 57a LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura di preavviso (procedura già prevista all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1 dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006 dal n. 1 della LF del 16 dicembre 2005) – avrebbe dovuto concedere all’assicurato, a garanzia del suo diritto di essere sentito, la facoltà di esprimersi e di presentare quindi le proprie obiezioni, ciò che in concreto non è avvenuto (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4; Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozial-versicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, pag. 223).

In simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc. 32.2001.110; RDAT 1993-I pag. 223; RCC 1992 pag. 227), la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia l’opportunità all’assicurato di prendere posizione sia sulla soppressione del diritto alla rendita completiva che sulla restituzione di prestazioni ricevute indebitamente. Dopo di che emanerà una nuova decisione prendendo posizione sulle osservazioni già espresse nel ricorso 6 agosto 2007 (I) e nella replica 9 novembre 2007 (XIII), nonché di eventuali altre.

Ricordato che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio (art. 26 CC; DTF 127 V 237 consid.

1 pag. 238 con riferimenti) e che tale presunzione legale può essere rovesciata nel caso in cui la persona di sua spontanea volontà decida di trasformare l’istituto quale centro dei suoi interessi (DTF 131 V 65 e STFA I 270/03, consid.

4 non pubblicato nella DTF 130 V 404), il TCA rileva che l’Ufficio AI dovrà compiutamente motivare e documentare su quali basi ha potuto concludere che i figli dell’assicurato avrebbero costituito il proprio domicilio a __________ in __________ rispettivamente che gli stessi di loro spontanea volontà avrebbero trasformato gli istituti scolastici frequentati quale centro dei loro interessi.

Anche in merito alla restituzione, avuto soprattutto riguardo alla replica 9 novembre 2007, l’amministrazione vorrà compiutamente addurre le ragioni per le quali intende negare la buona fede dell’assicurato.

2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 25 giugno 2007 è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti