Legislator Giurisprudenza & Legislazione
32.2006.27 • TCAS TI 32.2006.27 Generato dall'IA

Insured v. Social Insurance Office (Disability Allowance Reduction)

Numero d'incarto 32.2006.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured person receiving a high-grade disability allowance had their benefit halved by the social insurance office based on an administrative circular (No. 196) deeming any partial stay in an institution as grounds for receiving only half the allowance, despite the insured staying in an institution only 1-2 days per month. The court overturned the decision, reasoning that the administrative circular was not legally binding and directly contradicted the legislative intent of reforms promoting autonomy, as supported by subsequent higher court rulings which established that a reduced allowance applies only when the stay in an institution exceeds fifteen days per month, thus entitling the insured to the full allowance retroactively.

Regesto Legislator

Ufficiale

Assicurata beneficiaria di un assegno per grandi invalidi. Essa ha diritto all'assegno integrale in quanto mensilmente trascorre meno di quindici notti in un istituto. La circolare UFAS sull'AI no. 196, che prevede l'erogazione di metà assegno in caso di pernottamento in istituto, è illegale.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni d'invalidità dell'assicurato riduzione della prestazione d'assicurazione prestazione d'assicurazione sociale restituzione delle prestazioni rimborso di prestazioni assicurative revisione della rendita invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 131 V 45
Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 131 V 45 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 25 LPGA

Cited implicitly in the reasoning which justifies the allowance of the appeal and the consequent rejection of the request for reimbursement (restitution) of unduly paid benefits.

Art. 42ter cpv. 2 LAI

The ruling grants the full disability allowance, which is the basis for the substantive decision, by finding that the jurisprudence (which interprets this article) does not support the reduction applied by the lower authority.

Art. 49 cpv. 2 LOG

Cited to establish the legal basis for deciding the case with a single Judge, as the matter was not of fundamental legal importance.

Art. 2 cpv. 1 LPTCA

Cited to establish the procedural basis for deciding the case with a single Judge, as the matter was not of fundamental legal importance.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the imposition of costs (repetition of costs to the appellant).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2006.27 BS · Lugano 7 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2 contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2006 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nata nel 1986 e portatrice di un’infermità congenita, ha beneficiato e beneficia tuttora di diverse prestazioni AI. Dal 1° agosto 2004, mese successivo al compimento del 18° anno di età, essa è titolare di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado elevato (cfr. decisione 25 agosto 2004; doc. AI 185-1);

- con decisione formale 21 novembre 2005 l’Ufficio AI, sulla base della lettera-circolare no. 196 dell’UFAS, ha dimezzato l’assegno per grandi invalidi, avendo l’assicurata trascorso in media 1-2 giorni al mese presso l’esternato __________ di __________, e chiesto nel contempo la restituzione dell’importo versato di troppo durante il periodo agosto 2004 – novembre 2005 (doc. AI 204-1);

- con decisione 16 gennaio 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato la decisione formale 21 novembre 2005. Rilevando di non potersi scostare dalle direttive dell’UFAS, l’Ufficio AI ha pertanto ritenuto di aver correttamente soppresso il versamento integrale dell’assegno per grandi invalidi e chiesto la restituzione dell’importo versato in eccesso retroattivamente al 1° agosto 2004 (doc. AI 216-2);

- contro la succitata decisione su opposizione l’assicurata, per il tramite della RA 2, ha presentato tempestivo ricorso al TCA. Fondandosi sui lavori parlamentari relativi alle modifiche dell’AGI introdotte a seguito della 4° revisione dell’AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la ricorrente ritiene che la circolare UFAS no. 196 del 16 aprile 2004 viola la legge non rispecchiando l’obbiettivo della riforma legislativa che è quello *“di rafforzare l’autonomia delle persone grandi invalide e il garantire loro una reale scelta tra una vita indipendente a casa ed il soggiorno in istituto”.* Per questi motivi l’assicurata, fondandosi su una sentenza del TCA del Canton __________, chiede le venga riconosciuto l’importo intero previsto per un AGI di grado elevato, dal quale, in analogia a quanto previsto per gli assicurati grandi invalidi minorenni (erogazione della prestazione solo nei giorni in cui il minorenne grande invalido non soggiorna in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale; art. 42bis cpv. 4 LAI), dedurre in percentuale i giorni trascorsi in istituto. In concreto questo corrisponde ad un versamento del 93,4% (11 notti trascorse presso l’OTAF nel periodo agosto-dicembre 2004 su 153 e 23 notti su 360 da gennaio a novembre 2005) dell’importo intero;

- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma del querelato provvedimento;

- con scritto 27 febbraio 2006 l’insorgente si è riconfermata nella propria richiesta di giudizio;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (SVR 2005 IV Nr. 4) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; sul punto DTF121 V 91, 107 V 149);

- l’art. 42 LAI dispone in particolare chegli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); chesi distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3);

- per l’art 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). Lagrande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);

- ai sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1 (art. 42ter cpv. 2 LAI);

- con lettera circolare no. 196 del 19 aprile 2004 l’UFAS, precisando che cosa s’intende con “soggiornare in un istituto”, ha stabilito che l’importo integrale AGI viene assegnato solo se l’assicurato vive esclusivamente a casa (“*Der volle Ansatz der HE kommt zur Anwendung, wenn die versicherte Person ausserhalb eines Heimes wohnt.* *In Konkretisierung dieser Randziffer bedeutet dies, dass der volle Ansatz der HE nur für diejenigen

Personen in Betracht fällt, die* vollumfänglich*zu Hause wohnen. Volljährige Versicherte, die teils zu Hause und teils in einem

Heim leben, haben keinen Ansatz auf vollen Ansatz der HE*“).

Sulla base del succitata direttiva, l’UFAS ha modificato il marg. no. 8003 della Circolare concernente sull’invalidità e grande invalidità nell’AI (CIGI) avente il seguente tenore:

" Vi sono due importi degli assegni per grandi invalidi: l'importo intero e il mezzo importo. La scelta dell’importo dipende dalla forma abitativa o dal luogo di soggiorno della persona assicurata. L’importo intero dell’assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita di vecchiaia massima) si applica alle persone assicurate che non vivono in un istituto. In caso di soggiorno in un istituto non finalizzato all'esecuzione di provvedimenti d’integrazione, si ha diritto unicamente a mezzo importo dell’assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita minima);”

- va ricordato che le direttive dell'UFAS (incluse le circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a);

- con sentenza, destinata alla pubblicazione, del 4 luglio 2006 nella causa B., I 92/05, il TFA ha statuito che il limite temporale necessario per l’erogazione di un AGI ridotto va esaminato in prospettiva mensile. Nel caso in cui un assicurato trascorre al mese più di quindici giorni in un istituto, in applicazione dell’art. 42ter cpv. 2 prima frase LAI, egli ha diritto unicamente a metà dell’assegno (STFA citata consid. 7.2, cfr. anche STFA non pubblicata 27 luglio 2006, I 459/05, consid. 3.4). Evidenziando come dai lavori parlamentari preparatori relativi era emerso che la nozione di soggiorno in un istituto implicava un soggiorno di una certa durata ed importanza, l’Alta Corte ha di conseguenza ritenuto di non seguire l’interpretazione data dalla lettera circolare no. 196 che ritiene sufficiente un solo giorno trascorso in un istituto per l’erogazione di metà dell’AGI. Anche perché tale disciplina impedirebbe di fatto al grande invalido di poter scegliere tra il vivere in modo indipendente a casa ed il soggiorno presso un istituto, ciò che era del resto lo scopo della riforma legislativa (STFA citata consid. 6.3 e 6.4). Infine, il TFA ha precisato che avendo il legislatore previsto solo due modalità di retribuzione dell’AGI - versamento intero o metà dell’assegno relativo ai tre gradi di grande invalidità (cfr. art. 42ter cpv. 2 LAI) -, non vi è spazio per un terzo sistema di erogazione (STFA citata consid. 7.4, cfr. anche STFA inedita 24 luglio 2006 citata, consid. 3.4);

- di conseguenza, con lettera circolare no. 243 del 13 ottobre 2006 l’UFAS ha annullato la precedente circolare no. 196 adeguandola alla succitata giurisprudenza;

- nel caso concreto, soggiornando l’assicurata solo in media due notti per mese presso un istituto, essa ha diritto all’importo intero AGI di grado elevato e quindi non vi è motivo per chiedere una restituzione di prestazioni ex art. 25 LPGA;

- stante quanto sopra, annullata la decisione impugnata, il ricorso dev’essere accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione 16 gennaio 2006 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato d’importo intero, con effetto retroattivo al 1° agosto 2004 .

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti