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32.2006.154 • TCAS TI 32.2006.154 Generato dall'IA

Insured Party v. Disability Insurance Office

Numero d'incarto 32.2006.154
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision from the disability insurance office that refused to examine a new application for benefits, reasoning that a review was only warranted if there was a significant change in health since the previous, time-limited award ended, according to relevant regulations. The appellate court overturned the non-examination decision, reasoning that the rule limiting new reviews to cases of significant change applies only after a *denial* of benefits, not when a prior, time-limited benefit award has expired, thus requiring the insurance office to examine the merits of the new claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda di prestazioni quando in precedenza aveva già concesso una prestazione limitata nel tempo. In questo caso l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, che si riferisce ai casi in cui la prestazione é stata rifiutata, non é applicabile.

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato regolamento dell'assicurazione prestazione dell'assicurazione malattie esame di merito indicazioni sulla salute revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 87 cpv. 4 OAI

The decision not to enter into the merits was wrongly based on this provision, leading to the appeal being upheld.

art. 69 cpv. 1bis LAI

This provision was cited in relation to the imposition of costs for the appeal procedure.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2006.154 FS · Lugano 11 gennaio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Francesco Storni, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 18 settembre 2006 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato, in fatto e in diritto

- nel mese di luglio 2006 RI 1, classe __________, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 53/1-8).

In precedenza all’assicurata era stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° giugno 2004 e ad una mezza rendita dal 1° aprile 2004 fino al 31 agosto 2005 (doc. AI 41/1-2 e 47/1-4);

- con decisione 18 settembre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni adducendo che “(…) con decisione del 07.11.2005, erroneamente l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero di Ginevra, non ha indicato che la rendita veniva versata limitatamente fino al 31.08.2005. Tuttavia nelle motivazioni allegate vi era l’indicazione che il diritto alla rendita decorreva dal 01.06.2004 fino al 31.08.2005. Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile. Il certificato medico della Dr.ssa __________ del 28.07.2006 conferma la sua valutazione già espressa precedentemente alla perizia SAM. L’attuale certificato non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute della Signora RI 1 rispetto al momento della perizia (…)” (doc. AI 65/12-13);

- con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dal RA 1 di __________, contesta la decisione di non entrata nel merito, sostiene che il suo stato di salute sarebbe peggiorato, chiede l’accoglimento della richiesta d’invalidità e precisa che “(…) una chiara sospensione della prestazione, non è stata formulata. Le due istituzioni in causa [Ufficio AI del Canton Ticino e Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, ndr.] non hanno comunicato tra di loro e la signora ha continuato a ricevere gli importi mensili della prestazione nella misura del 50%. […] Il 5 luglio abbiamo indirizzato all’Ufficio AI, ricordando le motivazioni sin qui prodotte, la richiesta di prestazioni da intendersi come continuità della prestazione erogata ed alla cui sospensione non avremmo potuto opporci (…)”.

Con scritto 31 ottobre 2006, a comprova del peggioramento del suo stato di salute, il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto medico 28 luglio 2006 della Dr.ssa __________;

- con la risposta di causa l’Ufficio AI, richiamata la giurisprudenza federale in materia, ha ammesso che “(…) nella presente fattispecie l’Ufficio AI del Canton Ticino non poteva […] emanare una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI (…)” e ha proposto al TCA di retrocedergli gli atti per entrare nel merito della domanda di prestazioni;

- invitato a prendere posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA che “(…) fatte le debite considerazioni in rapporto all’iter della vicenda nonché alla valutazione degli atti, riteniamo sia opportuno che ad esprimersi sia codesto lodevole Tribunale (…)” (VIII);

- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

- quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e

4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b

mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November

1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverweigerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen, aber befristet wurde (…)“;

- nel caso in esame, anche se l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, nelle decisioni 7 novembre 2005, non ha indicato che le prestazioni erano limitate nel tempo, dalle motivazioni risulta che la rendita era limitata fino al

31 agosto 2005 (doc. AI 47/1-4 e 41/1-2). Il 5 luglio 2006 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 53/1-8).

Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;

- ne consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurata la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ la decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazione dell’assicurata.

2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti