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32.2005.219 • TCAS TI 32.2005.219 Generato dall'IA

Insured Party's Appeal on Disability Pension Inadmissible Due to Untimely Objection Filing

Numero d'incarto 32.2005.219
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured party challenged an administrative decision granting a full disability pension for a limited period, but because the initial decision had not yet gone through the mandatory objection procedure required by social security law, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the case file back to the administrative office for it to first issue a decision on the objection, which could then be subsequently appealed to the court.

Regesto Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 52 cpv. 2 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 58 cpv. 1 LPGA, Art. 1 LAI; Insured Party's Appeal on Disability Pension Inadmissible Due to Untimely Objection Filing: amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Parole chiave

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rendita d'invalidità deposito tardivo sicurezza sociale procedura di azione in materia di assicurazioni sociali rendita intera gestione delle prestazioni di invalidità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

This order dictates the procedural next step following the declaration of inadmissibility.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This article rules on the imposition of costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2005.219 rg/td · Lugano 9 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto ed in diritto:

- che con decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1958, al beneficio di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre 2002;

- che ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate;

- che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art.

52 cpv. 2 LPGA);

- che per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

- che nel caso in esame la decisione 13 ottobre 2005 dell’Ufficio AI di cui, tramite il "ricorso" in oggetto si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione;

- che l'avv. RA 1 con lettera 3 gennaio 2006 postula l'immediato rinvio degli atti all'Ufficio AI (Doc. VII);

- che si giustifica quindi la trasmissione degli atti all'Amministrazione affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il “ricorso” 18 novembre 2005 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti