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32.2005.164 • TCAS TI 32.2005.164 Generato dall'IA

Appeal Regarding Disability Pension Calculation and Subsequent Medical Deterioration

Numero d'incarto 32.2005.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured individual, previously granted a partial disability pension based on rheumatological and psychiatric assessments totaling a 40% earning capacity loss, appealed the initial determination. Following a higher court's remand to clarify the cumulative effect of the separate medical assessments, a new expert report established a combined work incapacity of 55% for the role of a cook and 45% for a manager/waiter. The court upheld the initial administrative decisions, rejecting the appeal against the 40% disability award because subsequent medical evidence suggesting further deterioration—related to personal issues and divorce—was deemed insufficiently precise to alter the judgment regarding the time period of the original decisions, though these later findings warrant referral to the disability insurance office for a new assessment on future eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 87 cpv. 3 OAI, art. 26 cpv. 2 LOG, art. 2 cpv. 1 LPTCA, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Disability Pension Calculation and Subsequent Medical Deterioration: Following a higher court's remand to clarify the cumulative effect of the separate medical assessments, a new expert report established a combined work incapacity of 55% for the role of a cook and 45% for a manager/waiter. The court upheld the initial administrative decisions, rejecting the appeal against the 40% disability award because subsequent medical evidence suggesting further deterioration—related to personal issues and divorce—was deemed insufficiently precise to alter the judgment regarding the time period of the original decisions, though these later findings warrant referral to the disability insurance office for a new assessment on future eligibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo della rendita d'invalidità valutazione dell'incapacità di lavoro assicurazione per invalidità rendita parziale accertamento medico complementare riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning to justify the court's composition, although the main ground for judgment is the rejection of the appeals.

art. 2 cpv. 1 LPTCA

Cited in the reasoning to justify the court's composition, although the main ground for judgment is the rejection of the appeals.

art. 87 cpv. 3 OAI

Cited in the reasoning to support the decision to transmit documents to the AI Office for a new evaluation of subsequent changes.

art. 64 LTF

Cited in the reasoning regarding the application of legal aid principles, and order 3 grants the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive section (orders 1-5), order 4 states that costs are borne by the State, which is typically governed by rules related to costs (like Art. 66 LTF for costs, or implied by granting legal aid under Art. 64 LTF).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2005.164 RG · Lugano 28 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 19 agosto 2005 del TFA nella causa promossa con ricorsi 2 settembre 2002 (inc. 32.02.110/111) da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

le decisioni 26 luglio/14 agosto 2002 emanate da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, classe 1954, dal 1980 al 1992 ha svolto la professione di manovale e operaio, dal 1992 al 1999 quella di pizzaiolo e cameriere nel ristorante-pizzeria gestito insieme alla moglie. Nel 2000 ha ridotto la propria attività sino a chiudere il ristorante nel maggio 2001. Il 16 agosto 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da ernie discali;

- sulla scorta di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ - che ha giudicato l’assicurato incapace al lavoro al 40% quale pizzaiolo e al 20% quale gerente e cameriere - e di una perizia psichiatrica del dr. __________ - concludente per una incapacità lavorativa del 40% -, per decisioni 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 un’incapacità al guadagno complessiva del 40% con erogazione di una mezza rendita per caso di rigore dal 1° dicembre 1999;

- adito dall’assicurato tramite ricorsi 2 settembre 2002 - con cui veniva in sostanza contestata la valutazione complessiva del grado di incapacità al lavoro e, di riflesso al guadagno, operata dall’Ufficio AI - con sentenza 27 giugno 2003 il TCA, esperiti ulteriori accertamenti di natura medica e dopo aver posto RI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con decreto 17 ottobre 2002, ha confermato l’operato dell’amministrazione;

- in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo interposto dell’assicurato contro la pronunzia cantonale, con sentenza 19 agosto 2005 il TFA, annullata la stessa, ha rinviato la causa al TCA affinché chiarisse, con l’ausilio di un perito, la questione della cumulabilità o meno dei singoli gradi d’incapacità stabiliti in ambito reumatologico e psichiatrico e si pronunciasse nuovamente sul grado d’invalidità;

- con ordinanza 13 ottobre 2005 il TCA ha quindi incaricato il SAM di stabilire, sulla base degli atti medici all’inserto, l’incapacità al lavoro globale dell’assicurato;

- con referto 23 novembre 2005 i periti del SAM hanno concluso che RI 1 presenta un’incapacità al lavoro complessiva del 55% quale pizzaiolo rispettivamente del 45% quale gerente di bar e cameriere;

- con istanza 17 ottobre 2005, completata il 6 febbraio 2006, l’insorgente ha chiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio anche per la presente procedura;

- con osservazioni 19 dicembre 2005 rispettivamente 3 gennaio 2006 le parti hanno preso posizione sulle risultanze peritali SAM;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- chiamati ad approfondire la questione circa la cumulabilità o meno delle singole percentuali d’inabilità reumatologica e psichiatrica a suo tempo attestate dagli specialisti incaricati dall’Ufficio AI, i periti del SAM - in esito ad accurata e dettagliata disamina degli atti medici all’inserto e dopo approfondita discussione collegiale - hanno concluso che l’assicurato presenta un grado complessivo di incapacità al lavoro del 55% quale pizzaiolo, rispettivamente del 45% quale gerente di bar e cameriere (cfr. perizia, doc. VII);

- a suddette risultanze peritali va senz’altro attribuito valore probatorio pieno conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal TFA (DTF 127 V 294, 125 V 352, 123 V 176, Pratique VSI 2001 p. 108). Le stesse non hanno d’altronde fatto oggetto di contestazione da parte dell’insorgente;

- presentando RI 1 un’abilità lavorativa del 45% quale gerente e cameriere - attività nella quale egli risulta essere in grado di mettere a frutto al meglio, malgrado il danno alla salute, la propria capacità residua -, ad esso deve essere di conseguenza riconosciuta un’incapacità al guadagno di pari grado (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313; STCA 21 marzo 1995 nella causa S. F. e 26 febbraio 1996 nella causa G. P.);

- nella sua presa di posizione 19 dicembre 2005 l’insorgente, sulla scorta di nuove certificazioni mediche rese nel settembre rispettivamente nel dicembre 2005 e prodotte agli atti (doc. A1-A3), ha tuttavia evidenziato che le sue condizioni di salute hanno subito un peggioramento tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità;

- secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata - in casu il 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 - ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. Fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 121 V 366, 116 V 248). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, di fatti realizzatisi posteriormente alla decisione impugnata - ed estendere così temporalmente l’oggetto della lite - a condizione tuttavia che questi ultimi, implicanti una nuova valutazione giuridica della fattispecie, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso DTF 130 V 140; RCC 1989 p. 123, 1980 p. 263);

- dette condizioni non sono realizzate nella fattispecie. La refertazione medica in parola - in particolare il certificato 9 dicembre 2005 della psichiatra curante dr.ssa __________ (doc. A1) che attesta un peggioramento della situazione psichica da gennaio 2004 a seguito soprattutto delle difficoltà relazionali con la moglie dalla quale l’assicurato risulta essersi nel frattempo divorziato - non appare sufficientemente completa e precisa e non consente quindi di statuire in merito al diritto alla rendita posteriormente alla resa delle decisioni oggetto della presente procedura. Trattandosi tuttavia di atti medici che rendono comunque verosimile un peggioramento della situazione invalidante (art. 87 cpv. 3 OAI; RCC 1984 p. 366; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, 1985, p. 270; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, p. 84s), si giustifica la trasmissione degli stessi all’Ufficio AI affinché valuti tramite i necessari accertamenti se ed in che misura, successivamente ai mesi di luglio/agosto 2002, sia effettivamente intervenuta una rilevante modifica della capacità al guadagno dell’assicurato;

-

i querelati provvedimenti con cui l’amministrazione ha attribuito a RI 1, tenuto conto del caso di rigore, una mezza

rendita d'invalidità meritano pertanto di essere confermati.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi sono respinti.

2.- Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

3.- L’istanza d’assistenza giudiziaria 17 ottobre 2005 è accolta.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti