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32.2005.128 • TCAS TI 32.2005.128 Generato dall'IA

Insurance Office v. Claimant Regarding Re-examination of Temporary Disability Benefits

Numero d'incarto 32.2005.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured person, who had previously received a temporary full disability pension, filed a new claim for benefits, which the Insurance Office rejected without examining the merits, relying on a rule that new requests only require re-examination if a significant change in the degree of disability is proven, a rule which applies only to cases of prior denial of benefits, not to cases where a limited-term benefit was previously granted. The court ruled that the Insurance Office erred in applying the rule barring re-examination because the claimant had previously been granted a temporary benefit, thus ordering the decision to be overturned and remanding the case for the Insurance Office to rule on the merits of the new claim, including supporting medical documentation indicating a 50% inability to work in their usual occupation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Assicurato inoltra una domanda di prestazioni AI dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita limitata nel tempo. L'amministrazione deve entrare nel merito della domanda non essendo applicabile in questo caso l'art. 87 cpv. 4 OAI.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazione dell'assicurazione invalidità prestazioni temporanee rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione visita medica riesame da parte dell'assicuratore professioni del settore assicurativo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 26c cpv. 2 LOG

Cited as the legal basis for the Court to decide in the composition of a single Judge.

Art. 2 cpv. 1 LPTCA

Cited as the legal basis for the Court to decide in the composition of a single Judge.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly written as 'Art. 66 cpv. 1 LTF' in the final order, the instruction to pay costs implicitly refers to the relevant procedural/cost articles, which in this context (if the appeal was allowed) would typically govern the allocation of costs (although the text explicitly mentions costs under point 2, not linking it to a specific LTF article, I must rely on the explicit citations found in the disposal. Since there are no explicit cost articles cited in point 2, I will stick to those explicitly cited, which are procedural).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2005.128 FS · Lugano 12 aprile 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Francesco Storni, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 17 giugno 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato, in fatto e in diritto

che - con domanda 18 febbraio 2004, completata tramite l’invio di un rapporto 19 aprile 2004 del Dr. __________, FMH in neurologia e Primario della Clinica __________, e dalla valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2004 rilasciata dallo stesso istituto (doc. AI 91), RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 84). Con decisione 26 marzo 1998 l’Ufficio AI aveva infatti riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74);

- con decisione su opposizione 17 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato la decisione

27 gennaio 2005 con la quale non era entrato nel merito della nuova richiesta e ha respinto l’opposizione inoltrata dall’assicurato rappresentato dall’avv. RA

1 (doc. AI 107, 114 e 116);

- con il ricorso in oggetto, sempre assistito da suddetto legale, l’assicurato contesta la decisione di non entrata nel merito e – con particolare riferimento al certificato medico 18 gennaio 2005 con cui il suo curante, il dr. __________, FMH in medicina interna, attesta un’inabilità al lavoro al 50% dal 1° gennaio 2005 per una durata indeterminata nella sua abituale attività di cameriere e una abilità al 70% in un lavoro adatto (semplice e ripetitivo) (doc. H) e al reperto 19 aprile 2004 della Clinica __________ nel quale il Dr. __________ dichiara che “(…) ho forti dubbi che il paziente possa rendere come cameriere al 70%, anche in condizioni abbastanza ideali (…)” (doc. AI 91) – chiede un riesame del caso da parte dell’Ufficio AI;

- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma della decisione impugnata, facendo notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni e produce la medesima documentazione già acquisita in sede di opposizione (doc. IV);

- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e

4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b

mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November

1999, I 66/99 [ndr. nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverweige-rung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen, aber befristet wurde. (…)“;

- nel caso in esame, con decisione 26 marzo 1998 - fondandosi sul rapporto peritale 13 marzo 1998 del __________ (doc. AI 71) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74). Il 18 febbraio 2004 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;

- ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché si pronunci sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti