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32.2005.124 • TCAS TI 32.2005.124 Generato dall'IA

Appeal Regarding Untimely Disability Opposition Remanded for Substantive Review

Numero d'incarto 32.2005.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party appealed a decision by the disability insurance office that declared their opposition inadmissible because it was filed after the deadline, following a request for supplementary documentation. The administrative office subsequently acknowledged that the required supplement was timely submitted and conceded the appeal's validity, requesting the case file be returned for them to rule on the merits of the opposition. Consequently, the court upheld the appeal, annulled the inadmissibility decision, and remanded the file to the administrative office to enter into the substance of the opposition and issue a new decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio assicurazione per invalidità esame nel merito nuova domanda di prestazioni d'invalidità eccezioni processuali tardive domanda di riesame amministrativo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 52 cpv. 2 LPGA

Cited as the legal basis for the administrative body to issue a decision on the objection after the file is returned.

art. 26c cpv. 2 LOG

A procedural article mentioned immediately before the dispositive, relevant to the court's jurisdiction or procedure in this context.

art. 2 cpv. 1 LPTCA

A procedural article mentioned immediately before the dispositive, relevant to the court's jurisdiction or procedure in this context.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2005.124 rg/ss · Lugano 11 agosto 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

con il quale è contestato l’operato dell’Ufficio AI per aver esso dichiarato irricevibile l’opposizione 9 giugno 2005 interposta dall’assicurata avverso la decisione 13 maggio 2005 e ciò a motivo dell’asserito mancato rispetto del termine di 20 giorni impartito all’interessata per la completazione dell’impugnativa,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che con risposta di causa 9 agosto 2005 l’Ufficio AI, accertatosi dell’effettivo tempestivo invio da parte dell’assicurata del richiesto complemento, ha riconosciuto la fondatezza delle censure ricorsuali e postulato il rinvio a sé dell’intero incarto AI affinché entri nel merito dell’impugnativa, regolarmente completata con atto 1 luglio 2005, e renda in seguito una decisione su opposizione,

considerato quindi che, in accoglimento del gravame, la querelata decisione d’irricevibilità deve essere annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione

9 giugno/1 luglio 2005 ed emani una decisione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA,

richiamati gli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

2.- Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché entri nel merito dell’opposizione 9 giugno/1luglio 2005 e renda una nuova decisione.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti