Insurance Appeal Withdrawn as Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed an appeal concerning federal disability insurance that was subsequently withdrawn by the appellant's representative via an unconditional declaration, as required by established jurisprudence for the withdrawal of a petition. The court reasoned that the unconditional withdrawal rendered the matter moot, consequently ordering the case to be stricken from the court rolls without imposing any fees or costs, noting that such a decision is generally declaratory but subject to challenge if the withdrawal itself involved a defect in consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, non si prelevano né tasse né spese; Insurance Appeal Withdrawn as Moot: The court reasoned that the unconditional withdrawal rendered the matter moot, consequently ordering the case to be stricken from the court rolls without imposing any fees or costs, noting that such a decision is generally declaratory but subject to challenge if the withdrawal itself involved a defect in consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law provides the basis for the decision to strike the case from the record following the withdrawal of the appeal.
This order dictates that no court fees or costs are to be collected.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2004.85 BS · Lugano 17 novembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 15 ottobre 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione del 14 settembre 2004 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 2 novembre 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 15 novembre 2004 del rappresentante dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso (V);
ritenuto che secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata dell’assicurato (DTF 119
V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli essendo puramente dichiarativa, quest'ultima può essere comunque
impugnabile per vizio della volontà (DTF 109 V 237 consid. 3 e riferimenti);
rilevato che a seguito dell’incondizionato ritiro del gravame la causa è pertanto divenuta priva di oggetto,
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi