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32.2004.55 • TCAS TI 32.2004.55 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Objection and Improper Procedure for Requesting Deadline Extension

Numero d'incarto 32.2004.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant sought review of an administrative decision that deemed their objection to a denied disability pension claim inadmissible due to lateness, as the objection was filed two days past the thirty-day deadline, which cannot generally be extended under the applicable social insurance law. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not contest the established tardiness of the initial objection but instead focused their arguments on the merits of the underlying disability claim and belatedly requested an extension of time (restitution of the deadline) for the first time in the appeal, which is an issue that must first be ruled upon by the initial administrative authority. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the file to the relevant insurance office to examine the request for restitution of the time limit.

Regesto Legislator

Ufficiale

ricorso contro decisione d'irricevibilità di un'opposizione tardiva. Ricorso irricevibile non essendo contestata la tardività dell'opposizione. Trasmissione degli atti a Ufficio AI per decisione su richiesta di restituzione dei termini formulata per la prima volta in sede ricorsuale

Parole chiave

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proroga tardiva del termine riesame della rendita di invalidità ritardo ingiustificato preclusione per tardività inosservanza del termine legale autorità amministrativa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 41 LPGA

Cited in the dispositive (order 2) as the basis for transmitting the matter to the administrative authority regarding the request for reopening of the deadline.

Art. 52 cpv. 1 LPGA

Although discussed extensively, this provision relates to the inadmissibility of the initial administrative appeal, which the court upheld (order 1) based on the reasoning that the appeal challenges the administrative decision on tardiness, not the merits.

Art. 52 LPGA

The declaration of inadmissibility of the appeal in Order 1 is based on the principle that the court must limit its review to the administrative decision declaring the opposition inadmissible due to tardiness, as implied by the context of the ruling.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2004.55 RG/sc · Lugano 7 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2004 di

RI1 contro

la decisione del 22 luglio 2004 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Ritenuto in fatto e in diritto

- che con decisione 19 febbraio 2004 l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità non attingendo la sua incapacità al guadagno il minimo pensionabile;

- che con opposizione inviata all'amministrazione il 26 marzo 2004, l'assicurata ha impugnato suddetto provvedimento;

- che per decisione su opposizione 22 luglio 2004 l'Ufficio AI ha dichiarato l'opposizione irricevibile in quanto tardiva;

- che mediante tempestivo ricorso pervenuto al TCA in data 16 agosto 2004, integrato, conformemente al relativo decreto di completazione 17 agosto 2004, dallo scritto pervenuto il 3 settembre 2004, l'assicurata ha fatto valere che:

" Inoltro un mio ricorso, scadendo il termine il 22.8.2004.

Non posso inviare nessun certificato medico, essendo essi in vacanza.

Vi prego quindi di attendere fino al 22.9.2004.

Sperando in una Vostra comprensione e in attesa invio distinti saluti." (Doc. I)

rispettivamente che:

" L'opposizione scadeva il 24 marzo 2004. Io ho inviato l'opposizione solo il 26 marzo 2004, il mio ritardo era dovuto solo al fatto che non avevo ancora ricevuto i rapporti medici.

Come constata il Dr. __________ soffro di fibromialgia, vi prego quindi di volermi mandare da un reumatologo, e di voler rivalutare la mia situazione.

Inoltre chiedo che mi venga concessa una persona per aiutarmi nelle faccende domestiche, non essendo più in grado di svolgerle.

In attesa di un Vostro riscontro, invio distinti saluti." (Doc. IV)

- che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. [P 76/01] consid. 1.3, del 9 gennaio 2003 nella causa C. [U 347/01] consid. 2 e del 9 gennaio 2003 nella causa P. [H 345/01] consid. 2.1). Le norme procedurali, per contro, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a). Nella specie tornano pertanto applicabili le disposizioni formali di cui agli artt. 27 a 62 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003;

- che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;

- che giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato;

- che a norma dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione (art. 41 cpv. 2 LPGA);

- che con il querelato provvedimento l'Ufficio AI ha dichiarato irricevibile l'opposizione interposta dall'assicurato avverso la precedente decisione siccome tardiva;

- che in caso di opposizione tardiva, l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa; in tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso avverso siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazione ha decretato la non entrata in materia, un esame di merito sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 121 V 159,

116 V 266, 109 V 120; in argomento cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 22ss ad art. 52; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, n. 3 ad § 25);

- che con il presente gravame l'assicurata non contesta la conclusione cui è rettamente giunta l'amministrazione quo alla tardività dell'opposizione interposta contro la precedente decisione amministrativa del 19 febbraio 2004; nell'ammettere la non tempestività del rimedio essa ha tuttavia precisato che "*il mio ritardo era dovuto al fatto che non avevo ancora ricevuto i rapporti medici*"; per il resto nel ricorso essa chiede - sollevando quindi, in virtù di quanto sopra esposto, irritamente questioni relative al merito della sua richiesta di prestazioni - una nuova valutazione del suo stato di salute, producendo al riguardo della documentazione medica (IV);

- che ne consegue quindi l'irricevibilità del presente gravame, le censure mosse dall'insorgente non essendo volte a mettere in discussione la pronunzia amministrativa avente per oggetto la tardività dell'opposizione, la quale è stata esplicitamente riconosciuta;

- che stante la richiesta dell'interessata - formulata per la prima volta con l'atto ricorsuale ed implicitamente volta alla restituzione del termine di opposizione giusta l'art. 41 LPGA, considerato altresì che sono di principio sottoponibili ad esame giudiziale solo rapporti giuridici su cui l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante decisione vincolante (DTF 125 V 414, 118 V 313, 110 V 51) - la stessa deve essere trasmessa per competenza all'amministrazione affinché, esperiti gli eventuali accertamenti del caso, si pronunci sulla domanda di restituzione.

Se la restituzione verrà concessa da parte dell'amministrazione, il termine per compiere l'atto omesso decorrerà, come visto, dalla notifica della relativa decisione (di natura incidentale).

Al proposito giova in ogni caso ricordare che secondo dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente debba essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa essergli mosso per questo ritardo.Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X. [I 393/01]; Kieser, op. cit., n. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pp. 170s.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 438; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Gli atti sono trasmessi all'Ufficio assicurazione invalidità conformemente ai considerandi.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti