Disability Insurance Delay Appeal Mootness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal for denial of justice against the Disability Insurance Office due to significant delays in receiving a decision on their insurance claim, which was filed in October 2001, causing severe financial hardship; the court noted that administrative overload does not justify such protracted procedures but ultimately struck the case from the record because the Insurance Office issued the formal decision in September 2004, rendering the appeal moot, a conclusion cemented by the appellant's subsequent explicit withdrawal of the appeal.
Regesto Legislator
Ufficialericorso per ritardata giustizia. Emanazione, pendente lite, di una decisione formale da parte dell'amministrazione. Ritiro del ricorso da parte dell'assicurata. Confermato principio secondo cui un sovraccarico di lavoro dell'amministrazione non può giustificare la lunghezza della procedura
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions governed the procedural aspects leading to the striking of the case from the roll.
Cited to support the principle that issuance of the decision renders the appeal concerning denial of justice moot (lack of protected interest).
Cited to support the principle that issuance of the decision renders the appeal concerning denial of justice moot (lack of protected interest).
Cited in relation to delayed justice by an IV office and an appeal commission.
Cited to confirm that the withdrawal of the appeal occurred through an explicit declaration by the interested party.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2004.53 dc/gm · Lugano 23 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 9 luglio 2004 formulato da
RI 1 contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto il ricorso per denegata giustizia del 9 luglio 2004 formulato da RI 1 del seguente tenore:
" Nel settembre 2000 ho subito un incidente stradale, il mio Dottore __________ di __________ mi ha mandato dai seguenti specialisti:
Dott. __________ neurologo
Dott. __________ reumatologo
Dott. __________ __________ Clinica __________
Dott. __________ primario Clinica __________
Tutti gli incartamenti sono stati inviati all'ufficio AI di Bellinzona dal mio medico curante Dott. __________.
Domanda inoltrata all'ufficio AI 18 ottobre 2001.
Per ordine dell'ufficio AI sono stato ricoverato presso la clinica __________ in data 28-29 gennaio 2003 che ha poi trasmesso gli incartamenti medici all'ufficio dell'AI.
Solo a gennaio 2004 fui convocato dal sig. __________ dell'ufficio dell'AI per una valutazione del caso.
Visto il lungo tempo trascorso (per non dire lunghissimo) con il presente scritto inoltro ricorso per denegata giustizia contro l'operato dell'ufficio AI.
Chiedo che il tribunale ordini all'ufficio AI di emettere al più presto la decisione sul mio caso.
Ricordo che da 3 anni e 10 mesi non ho nessuna entrata finanziaria e non ho nemmeno i soldi per comperarmi una protesi dentaria essendo tuttora sprovvisto (senza denti) a questo punto non so più come tirare avanti." (cfr. Doc. I)
richiamata la risposta di causa del 19 luglio 2004 nella quale l'Ufficio assicurazione invalidità rileva:
" Nel mese di ottobre del 2001 l'assicurato ha avanzato richiesta di prestazioni assicurative.
La pratica non è ancora conclusa.
In data 9 luglio u.s. l'assicurato ha interposto ricorso per denegata giustizia.
Orbene, ripercorrendo l'incarto si rileva che il caso, poco dopo l'avvio della procedura, è rimasto fermo per undici mesi.
Una seconda battuta d'arresto è avvenuta allorquando la pratica è stata trasmessa al consulente di integrazione professionale. Prima che quest'ultimo convocasse l'assicurato sono infatti trascorsi dieci mesi.
L'istruttoria è ora praticamente giunta al termine.
Senza avanzare alcuna pretesa di scusante, è opportuno specificare che il ritardo accumulato è addebitabile all'enorme afflusso di domande con le quali l'amministrazione è stata recentemente confrontata, e che ha appunto determinato evidenti ritardi nella trattazione delle pratiche.
Lo scrivente Ufficio non si esprime sulla questione a sapere se la presente fattispecie possa configurare un caso di denegata giustizia anche perché, indipendentemente dall'esito della vertenza, non intende in alcun modo negare che i tempi di attesa che hanno caratterizzato il presente caso sono importanti.
Resta sottinteso che l'amministrazione emanerà la decisione formale nel più breve termine possibile." (cfr. Doc. III)
rilevato che in data 10 settembre 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha trasmesso al Tribunale uno scritto del seguente tenore:
" Tramite il presente rendiamo noto che in data odierna abbiamo inviato all'assicurato la decisione formale in merito alla richiesta di prestazioni a suo tempo formulataci." (cfr. Doc. IX)
preso atto della seguente lettera del 15 settembre 2004 dell'assicurato:
" Con questa lettera ritiro il mio ricorso ai danni dell'AI, visto che ormai non ha più scopo di continuare avendo ricevuto da loro la risposta in data 14.09.2004.
Vi ringrazio moltissimo per il lavoro che mi avete fatto e vi saluto cordialmente." (cfr. Doc. X)
precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15);
considerato che l'emanazione della decisione da parte dell'amministrazione ha reso privo d'oggetto, per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; sul tema della ritardata giustizia da parte di un ufficio AI e di una commissione di ricorso cfr. DTF 129 V 411);
ricordato peraltro che, per costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti), ciò che in concreto è avvenuto;
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo