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32.2003.8 • TCAS TI 32.2003.8 Generato dall'IA

Claimant v. Disability Insurance Office (Remand for Further Investigation)

Numero d'incarto 32.2003.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a disability insurance decision, and the Disability Insurance Office subsequently agreed with the appeal, suggesting further detailed evaluation of the claimant's work capacity was necessary but opposed the claimant's request for an examination by a different doctor. The court, finding that existing expert reports necessitated further investigation, particularly regarding economic data to properly assess residual earning capacity, accepted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the administrative office for the required supplementary investigation, finding no grounds to reject the original examining physician; consequently, the claimant was awarded costs for the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 26c cpv. 2 LOG, Art. 28 LAI, art. 44 LPGA, art. 2 cpv. 1 LPTCA, art. 64 LTF; Claimant v. Disability Insurance Office (Remand for Further Investigation): The court, finding that existing expert reports necessitated further investigation, particularly regarding economic data to properly assess residual earning capacity, accepted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the administrative office for the required supplementary investigation, finding no grounds to reject the original examining physician; consequently, the claimant was awarded costs for the proceedings.

Parole chiave

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valutazione della capacità di guadagno graduazione dell'invalidità assicurazione per invalidità accertamenti complementari perdita di lavoro tassazione delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 LAI

This article determines the assessment of loss of earning capacity which is the subject of the further investigation ordered by the court.

art. 44 LPGA

This article addresses the grounds for challenging an expert, which the court considered in its reasoning regarding the next steps.

art. 26c cpv. 2 LOG

This provision was cited to justify the court's composition (single judge) in the preamble.

art. 2 cpv. 1 LPTCA

This provision was cited to justify the court's composition (single judge) in the preamble.

art. 64 LTF

This article likely regulates the legal aid/procedural aspects implied by the note that the request for judicial assistance (assistenza giudiziaria) became moot.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2003.8 RG/cd · Lugano 24 giugno 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2003 di

__________ rappr. da: __________ contro

la decisione del 8 novembre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti,

richiamati gli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA secondo cui se la vertenza - come in casu - non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico (cfr. pro multis STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00);

vista la risposta di causa 10 gennaio 2003 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad una valutazione più dettagliata per quanto riguarda l'incapacità al lavoro dell'assicurata, ha proposto, in accoglimento del gravame, il rinvio degli atti per ulteriori approfondimenti, opponendosi tuttavia alla richiesta dell'insorgente di essere sottoposta ad ulteriore esame da parte di un altro medico (VIII);

richiamato lo scritto 11 giugno 2003 con cui l'insorgente, confermando la propria domanda di giudizio formulata in via subordinata, ha manifestato il proprio accordo al rinvio della causa all'amministrazione per ulteriori approfondimenti, ribadendo tuttavia di poter essere sottoposta a nuova visita medica da parte di altro medico (VI);

viste le osservazioni 18 giugno 2003 con cui l'UAI ha confermato quanto esposto in sede di risposta di causa (XIII);

ritenuto:

che in effetti, alla luce delle risultanze peritali (cfr. doc. 20, 28), la fattispecie necessita di ulteriori accertamenti che permettano di addivenire ad un più chiaro e dettagliato giudizio sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata;

che in esito a detti accertamenti - da eseguirsi dall'amministrazione cui la causa viene retrocessa - occorrerà quindi nuovamente valutare l'incapacità al guadagno dell'interessata ai sensi dell'art. 28 LAI, completando quindi se del caso l'incarto con i necessari dati economici, di cui per altro non v'è attualmente traccia alcuna agli atti;

che per il resto - per quanto riguarda l'esecuzione delle ulteriori indagini da eseguirsi nell'ambito del succitato complemento istruttorio - alla luce degli atti attualmente all'inserto nulla permette di ipotizzare, con riferimento all'art. 44 LPGA, l'esistenza di fondati motivi giustificanti una ricusa dello specialista già incaricato dell'esame peritale datato 26 settembre 2002, rispettivamente di indizi che permettano di metterne in discussione la competenza o l'idoneità;

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono ritrasmessi all'UAI perché proceda agli accertamenti suindicati e renda un nuovo provvedimento.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili, ciò che rende privo di oggetto il decreto 26 febbraio 2003 sulla concessione dell'assistenza giudiziaria.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti