Insured Disability Appeal Settled and Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a disability insurance decision, prompting the opposing insurance office to propose further medical investigation after their own medical service deemed the appellant's new cardiac opinion warranted evaluation, which the appellant accepted, leading the court to homologate the agreement between the parties as lawful, thereby declaring the case moot and striking it from the rolls while ordering the transmission of the file back to the Insurance Office to proceed based on the settlement, and awarding the appellant costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Insured Disability Appeal Settled and Dismissed: §) gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited immediately before the dispositive orders are issued.
This article is not explicitly cited in Order 1 itself, but Order 1 operationalizes the procedural step based on the cited law.
This order details the costs/reimbursement but does not cite a specific cost article (like Art. 66 LTF).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2003.62 rg/gm · Lugano 5 novembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 18 luglio 2003 interposto da
____________ rappr. da: ____________ contro
la decisione del 2 luglio 2003 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 25 settembre 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del seguente tenore:
" Preso atto dell'allegato di ricorso e della relativa documentazione, rileviamo quanto segue. Considerato come gli elementi di prova presentati in sede di opposizione siano stati giudicati inidonei ad attestare un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, l'amministrazione ha confermato la propria decisione 31 marzo 2003.
In questa sede l'assicurato ha prodotto un parere stilato dal cardiologo __________, parere che l'amministrazione ha sottoposto al proprio Servizio medico (SMR). A giudizio di quest'ultimo lo stato del paziente ha effettivamente subito un peggioramento, che dovrebbe essere oggetto di valutazione.
Riteniamo quindi corretto procedere ad ulteriori indagini di carattere medico.
In parziale accoglimento del ricorso lo scrivente Ufficio propone quindi un rinvio degli atti, dovendosi in tal caso ritenere annullata la decisione impugnata." (cfr. Doc. _)
richiamato lo scritto 4 novembre 2003 della __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (cfr. Doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi