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32.2003.46 • TCAS TI 32.2003.46 Generato dall'IA

Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Follow Opposition Procedure

Numero d'incarto 32.2003.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual appealed a formal decision from the disability insurance office granting a half disability pension effective from March 1, 1999, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the new Federal Act on the General Part of Social Insurance Law (LPGA), effective January 1, 2003, mandates an opposition procedure for decisions issued after that date, which the appellant had failed to follow, requiring the case file to be returned to the insurance office to process the required opposition procedure.

Regesto Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 1 LAI; Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Follow Opposition Procedure: § Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

Parole chiave

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rendita d'invalidità revoca della rendita censure procedurali procedura di assicurazioni sociali mezza rendita gestione delle prestazioni di invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

This instruction, paired with the declaration of inadmissibility in point 1, guides the next procedural step.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This provision governs the imposition of costs and court fees in the final order.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2003.46 RG/cd · Lugano 30 maggio2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2003 di

__________ rappr. da: __________ contro

la decisione del 11 aprile 2003 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto ed in diritto

- che con ricorso 27 maggio 2003 __________ ha impugnato la decisione formale 11 aprile 2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) gli ha assegnato una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° marzo 1999;

- che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura - come d'altronde tutte le disposizioni di natura formale di cui agli artt. 27bis a 62 LPGA - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 82, pag. 820). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c; cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

- che nel caso in esame, la decisione formale 11 aprile 2003 dell’UAI di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile;

- che nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione (erronea e irrilevante per contro l'ulteriore indicazione del rimedio del ricorso al TCA riportata in calce alle motivazioni allegate alla decisione). Tuttavia, contrariamente a quanto scritto, competente per la ricezione dell’opposizione non è la Cassa cantonale di compensazione, bensì l’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

27 maggio 2003 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti