Appeal Admissibility Over Failure to Exhaust Opposition Procedure in Disability Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a negative decision regarding disability insurance benefits issued by an insurance office on January 2, 2003, by filing a direct appeal to the cantonal insurance court on February 4, 2003, despite the new Federal Law on the General Part of Social Insurance Law (LPGA) having taken effect on January 1, 2003, which mandated a thirty-day opposition procedure for such decisions in disability insurance matters; consequently, the court declared the appeal inadmissible because the appellant had failed to exhaust the required preliminary opposition procedure with the insurance office, ordering the case returned to that office to render a decision upon opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 1 LAI; Appeal Admissibility Over Failure to Exhaust Opposition Procedure in Disability Claim: § Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural instruction follows the declaration of inadmissibility, directing the case back to the competent body for the required opposition procedure.
This order dictates the allocation of costs related to the declared inadmissibility.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2003.22 RG/sc · Lugano 6 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2003 di
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione del 2 gennaio 2003 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto ed in diritto
- che __________, tramite l'avv. __________, con ricorso 4 febbraio 2003 ha impugnato la decisione 2 gennaio 2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la sua richiesta di prestazioni presentata il 22 agosto 2001 (cfr. doc. _);
- che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;
- che nel caso in esame, le decisioni dell’UAI di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di esse deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
4 febbraio 2003 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti