Disability Insurance Appeal Mooted by Agreement and Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal concerning federal disability insurance was lodged against a prior administrative decision, but the matter became moot after the disability insurance office requested the case files be returned for further investigation into the appellant's potential for finding suitable employment given their limitations, a proposal to which the appellant consented. Consequently, the court homologated the agreement between the parties, struck the case from the roll, ordered the administrative office to proceed according to the settlement, awarded the appellant costs, and noted the possibility of appeal to the federal insurance court on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, Art. 64 LTF; Disability Insurance Appeal Mooted by Agreement and Remand: Consequently, the court homologated the agreement between the parties, struck the case from the roll, ordered the administrative office to proceed according to the settlement, awarded the appellant costs, and noted the possibility of appeal to the federal insurance court on procedural grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited in the preamble to the orders, governing the procedure applied by the Court.
This instruction within order 1 mandates the transmission of records for execution according to the agreement.
This article governs legal aid, which is rendered moot by the award of costs in order 2.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2003.14 rg/gm · Lugano 20 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 20 gennaio 2003 interposto da
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione del 3 dicembre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 10 marzo 2003 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, alla luce delle nuove informazioni ottenute e considerata la necessità di meglio approfondire la questione a sapere in quale misura l'assicurata avrebbe la possibilità di reperire un posto quale gerente consono alle proprie limitazioni, ha postulato la retrocessione degli atti per complemento istruttorio, annullando di conseguenza la decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto 18 marzo 2003 dell'avv. __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (cfr. Doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi