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32.2003.13 • TCAS TI 32.2003.13 Generato dall'IA

Disability Benefits Appeal Barred by Unexhausted Statutory Opposition Procedure

Numero d'incarto 32.2003.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party challenged administrative decisions regarding disability benefits that were issued just after the entry into force of the new Federal Act on the General Part of Social Insurance Law (LPGA), which mandated an initial opposition procedure for such matters. The court held the appeal inadmissible because the statutory opposition procedure under the newly effective LPGA had not been exhausted; the court reasoned that since the challenged decisions concerned disability insurance and were issued after January 1, 2003, they were subject to the immediate application of the LPGA's opposition requirement, and accordingly, the case file was to be transmitted to the administrative office to rule on the opposition first.

Regesto Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 1 LAI; Disability Benefits Appeal Barred by Unexhausted Statutory Opposition Procedure: The court held the appeal inadmissible because the statutory opposition procedure under the newly effective LPGA had not been exhausted; the court reasoned that since the challenged decisions concerned disability insurance and were issued after January 1, 2003, they were subject to the immediate application of the LPGA's opposition requirement, and accordingly, the case file was to be transmitted to the administrative office to rule on the opposition first.

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità censure procedurali regolamento interno azione di contestazione della graduatoria impugnazione di decisioni amministrative requisito legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 93
In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid.
DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because the proper procedure (opposition) under this article had not yet been followed regarding the contested decisions.

§

Used to execute the procedural transfer required due to inadmissibility, instructing the authority to proceed with the opposition decision.

2.-

Provision governing the allocation of costs, stating no judicial fee is charged and costs are borne by the State.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2003.13 BS · Lugano 3 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2003 di

__________ contro

le decisioni del 15 gennaio 2003 emanate da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto ed in diritto

- che __________ ha impugnato mediante ricorso 20 gennaio 2003 due decisioni formali del 15 gennaio 2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) le ha assegnato una mezza rendita semplice d’invalidità, rispettivamente una rendita completiva per il marito e per i figli __________ e __________, con effetto retroattivo dal 1° agosto 2000 (la rendita per la figlia __________ è stata versata fino al 31 luglio 2002, cfr. doc. _);

- che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

- che nel caso in esame, le decisioni dell’UAI di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di esse deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile;

- che nelle decisioni impugnate rettamente l’amministrazione ha indicato, quali rimedi giuridici, la procedura di opposizione. Tuttavia, contrariamente a quanto scritto, competente per la ricezione dell’opposizione non è la Cassa cantonale di compensazione, ma l’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

20 gennaio 2003 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti