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32.2002.99 • TCAS TI 32.2002.99 Generato dall'IA

Invalidity Insurance Appeal Jurisdiction for Cross-Border Worker

Numero d'incarto 32.2002.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party, a cross-border domestic worker who had previously worked in the canton, appealed a decision from the cantonal invalidity insurance office denying disability benefits due to an insufficient degree of disability. The court dismissed the appeal as inadmissible because the original decision was void; according to regulations concerning invalidity insurance applications for cross-border workers, while the local office was competent to examine the request based on prior lucrative activity, the competent office for issuing the final decision was the one designated for insured persons residing abroad, rendering the cantonal office's issuance of the decision invalid, and furthermore, the correct appellate authority for the case was the Federal Appeals Commission, not the cantonal court.

Regesto Legislator

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Art. 46 LAI, Art. 40 OAI, Art. 40 cpv. 2 OAI, Art. 40 cpv. 2 terza, Art. 200bis OAVS, Art. 89 OAI; Invalidity Insurance Appeal Jurisdiction for Cross-Border Worker: The court dismissed the appeal as inadmissible because the original decision was void; according to regulations concerning invalidity insurance applications for cross-border workers, while the local office was competent to examine the request based on prior lucrative activity, the competent office for issuing the final decision was the one designated for insured persons residing abroad, rendering the cantonal office's issuance of the decision invalid, and furthermore, the correct appellate authority for the case was the Federal Appeals Commission, not the cantonal court.

Parole chiave

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competenza transfrontaliera assicurazione invalidità prestazione d'assicurazione potestà domestica grado di invalidità assicuratore estero Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 V 467
DTF 122 I 99
358; DTF 122 I 99, 114 V 327 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 40 cpv. 2 OAI

This provision determines the competent authority for deciding the claim, which led to the finding of nullity and the referral of the case.

art. 40 cpv. 2 seconda frase OAI

This specific part of the provision was used to establish that the UAI was competent to receive the request, although later determined to be incompetent to rule on it.

art. 40 cpv. 2 terza frase OAI

This specific part of the provision was used to establish that the AI Office for insured persons residing abroad was competent to notify the decision.

art. 46 LAI

This article governs the general requirement for announcing claims to the competent AI office, forming the basis for the procedural rules on competence cited.

art. 200bis OAVS

Cited in the non-binding considerations regarding the proper appeal authority in this specific type of cross-border insurance case.

art. 89 OAI

Cited in the non-binding considerations as the norm making art. 200bis OAVS applicable.

art. 200 cpv. 3 OAVS

Cited in the non-binding considerations regarding the conditions under which the cantonal court would be competent.

art. 1 cpv.1 lett.b LAVS

Cited in the non-binding considerations regarding the obligation to be insured under AVS.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2002.99 BS · Lugano 12 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2002 di

__________ rappr. da: __________ contro

la decisione del 12 giugno 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto che

- con decisione 12 giugno 2002, preavvisata il 23 maggio 2002 (doc. AI _), l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da __________, frontaliera e collaboratrice domestica, volta all’ottenimento di una rendita per l’invalidità in quanto non presenta un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI _);

- mediante ricorso 14 agosto 2002 l’assicurata, rappresentata dal __________, ha contestato presso il TCA la succitata decisione amministrativa;

- mediante atto del 27 agosto 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata (III);

- con osservazioni

23 settembre 2003 il patrocinatore della ricorrente ha ribadito la richiesta di giudizio (V);

considerato in diritto che

- con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,

121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 12 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;

- che ai sensi dell’art. 46 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi al competente ufficio dell’assicurazione invalidità (ufficio AI). Il Consiglio federale disciplina la procedura di richiesta. Sulla base di questa delega, l’Esecutivo federale ha emanato l’art. 40 OAI il cui primo capoverso prevede che, di regola, per la ricezione e l’esame delle richieste è competente ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (lett. a); mentre è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2, se gli assicurati sono domiciliati all’estero (lett. b).

Tuttavia per la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni (art. 40 cpv. 2 OAI);

- nel caso in esame, siccome prima dell’inoltro della domanda di prestazioni l’assicurata aveva esercitato in Ticino un’attività lucrativa con lo statuto di frontaliera (cfr. attestato 7 novembre 2000 del datore di lavoro, doc. AI 8), competente per la ricezione e l’esame della richiesta è dunque l’UAI (art. 40 cpv. 2 seconda frase OAI). Tuttavia, ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 terza frase OAI, competente per notificare le decisioni in tale ambito è l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (cfr. anche STFA non pubblicata 13 dicembre 2001 nella causa M, I 294/01; STFA non pubblicata 28 agosto 2001 nella causa B, I 87/99);

- di conseguenza non spettava all’UAI emanare la decisione relativa alla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 26 ottobre 2000, ma all’Ufficio AI per gli assicurati all’estero;

- secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione è da ritenere nulla se emanata da un’autorità incompetente ( cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N. 37 pag. 358; DTF 122 I 99, 114 V 327 consid. 4b). In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher, op. cit, pag., § 54 N. 38 pag. 342; RCC 1986 pag. 572 consid. 4);

- essendo pertanto la decisione 15 luglio 2002 nulla, il ricorso è da dichiarare irricevibile;

- gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati all’estero per competenza decisionale;

- in via abbondanziale va rilevato che nel caso in esame l’autorità di ricorso era la Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero, Losanna (art. 200bis OAVS, norma applicabile in virtù dell’art. 89 OAI) e non il TCA. Inoltre, siccome al momento dell’inoltro del gravame l’assicurata, domiciliata all’estero, non esercitava più un’attività lucrativa in Ticino (il rapporto lavorativo è cessato al 30 novembre 1999, doc. AI 8), essa *non* era obbligatoriamente assicurata all’AVS, l’art. 200 cpv. 3 OAVS non poteva trovare applicazione per fondare la competenza decisionale dello scrivente Tribunale. Tale norma stabilisce infatti che l’autorità di ricorso competente è quella del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro nella misura in cui il ricorrente, con domicilio all’estero, è assicurato obbligatoriamente all’AVS (riguardo l’obbligo assicurativo cfr. art. 1 cpv.1 lett.b LAVS).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile per costatata nullità della decisione

12 giugno 2002.

2.- Gli atti sono inviati all’Ufficio AI per persone assicurate residenti all’estero, Ginevra, per competenza decisionale ai sensi dei considerandi.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti