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32.2002.89 • TCAS TI 32.2002.89 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Upon Amicable Settlement of Disability Insurance Case

Numero d'incarto 32.2002.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal regarding federal disability insurance, filed against a prior administrative decision, was dismissed because both the appellant and the insurance office agreed to an amicable settlement involving further investigative steps, leading the court to homologate the agreement and rule the matter moot, consequently striking the case from the record and ordering the transfer of files back to the office to execute the settlement terms.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, §) gli atti vengono trasmessi all'UAI, l'UAI verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 200.--; Appeal Dismissed Upon Amicable Settlement of Disability Insurance Case: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità composizione amichevole estinzione delle prestazioni assicurative soddisfacimento del credito ripristino della rendita di invalidità ritiro delle conclusioni civili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law is cited immediately before the operative orders, indicating its relevance to the procedure followed.
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI
This instruction is part of the operative order (Order 1) directing the lower authority to proceed based on the settled agreement.
l'UAI verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 200.--
This specifies the payment of legal costs (reimbursement of expenses) to the appellant in the operative Order 2.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law is cited immediately before the operative orders, indicating its relevance to the procedure followed.

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI

This instruction is part of the operative order (Order 1) directing the lower authority to proceed based on the settled agreement.

l'UAI verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 200.--

This specifies the payment of legal costs (reimbursement of expenses) to the appellant in the operative Order 2.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00089 rg/fz · Lugano 30 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 4 luglio 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________ contro

la decisione del 6 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 30 agosto 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 27 settembre 2002 con cui il rappresentante del ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato; l'UAI verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 200.--;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi