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32.2002.73 • TCAS TI 32.2002.73 Generato dall'IA

Homologation of Settlement in Disability Insurance Appeal

Numero d'incarto 32.2002.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a disability insurance decision, and subsequently, the administrative office proposed a supplementary investigation, noting the contested decision was effectively nullified, rendering the claimant's request to reinstate the suspensive effect moot; as both parties agreed to this resolution, the court homologated the settlement, consequently striking the case from the rolls, declaring the suspension request without object, and ordering the insurance office to pay the appellant costs for the proceedings.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, Art. 3, Art. 4; Homologation of Settlement in Disability Insurance Appeal: la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità assicurazione complementare precetto esecutivo adattamento delle prestazioni d'assicurazione gestione del sinistro spese amministrative Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law provision is cited as the basis for the court's actions, which include striking the case from the roll (Art. 1, point 1) due to the transaction.
Art. 3
This article, implied by the cost decision in point 3, relates to the non-collection of court fees.
Art. 4
This article, implied by the award of costs in point 4, mandates that the AI Office pay the appellant CHF 1,000 for costs.

Giurisprudenza citata

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DTF 112 V 175
421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162), per cui la richiesta del ripristino dell’effetto sospensivo è da ritenere priva di oggetto
DTF 104 V 162
Man v. Swiss Accident Insurance Institution (SUVA) concerning settlement for alcohol-induced injury and challenge to reduced benefits.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law provision is cited as the basis for the court's actions, which include striking the case from the roll (Art. 1, point 1) due to the transaction.

Art. 3

This article, implied by the cost decision in point 3, relates to the non-collection of court fees.

Art. 4

This article, implied by the award of costs in point 4, mandates that the AI Office pay the appellant CHF 1,000 for costs.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00073 BS · Lugano 31 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

viste le osservazioni 2 luglio 2002 all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui l’UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d’invalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata indi per cui l’istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. _);

richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162), per cui la richiesta del ripristino dell’effetto sospensivo è da ritenere priva di oggetto

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti;

2. l’istanza tendente all’ottenimento del ripristino dell’effetto sospensivo è priva di oggetto;

3. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

4. l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 a titolo di ripetibili;

5. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi