Disability Insurance Reconsideration Renders Appeal Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision from the Disability Insurance Office concerning federal disability insurance, but during the appeal process, the Insurance Office indicated its intent to re-evaluate the case for potential recognition of a full pension due to new medical and economic factors. Since the appealing party agreed to this reconsideration, the court found that the agreement was lawful and consequently struck the case from the roll as moot, ordering the Insurance Office to proceed according to the parties' agreement and awarding the appellant costs for the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 1 LTF; Disability Insurance Reconsideration Renders Appeal Moot: Since the appealing party agreed to this reconsideration, the court found that the agreement was lawful and consequently struck the case from the roll as moot, ordering the Insurance Office to proceed according to the parties' agreement and awarding the appellant costs for the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis refers to the procedural provision governing the dropping of the case due to settlement and transmittal of records, cited in order 1.
Although the text mentions costs, the actual order (2) states no court fee is collected, and order (3) deals with the award of costs (ripetibili), which in this context are procedural costs.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00055 RG/sc · Lugano 30 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 6 maggio 2002 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 4 aprile 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 21 giugno 2002 con la quale l'UAI, rilevando come la fattispecie sia stata oggetto di ulteriore discussione sia dal profilo medico che economico, ha postulato la retrocessione degli atti onde valutare la possibilità del riconoscimento di una rendita intera, annullando la decisione impugnata (VIII);
richiamato lo scritto 17 luglio 2002 con cui la rappresentante dell'insorgente ha manifestato il proprio accordo alla retrocessione degli atti all'UAI affinché questi proceda conformemente a quanto indicato nella risposta di causa, ed ha altresì postulato l'assegnazione di congrue ripetibili (XIV);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata pendente lite;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.- la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2.- non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3.- l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili, il che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria 6 maggio 2002.
4.- intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi