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32.2002.54 • TCAS TI 32.2002.54 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Mooted by Settlement

Numero d'incarto 32.2002.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal concerning federal disability insurance, initiated by an appellant against a prior decision from the Disability Insurance Office, was rendered moot when the Office subsequently annulled its decision and proposed further investigative steps, to which the appellant agreed. The court accepted this mutual agreement as a lawful transaction, thereby striking the case from the record and remitting the file to the Insurance Office to proceed according to the parties' settlement, while dismissing any court fees and assigning costs to the state.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, Art. 2, punto 1, Art. 2, punto 2; Disability Insurance Appeal Mooted by Settlement: The court accepted this mutual agreement as a lawful transaction, thereby striking the case from the record and remitting the file to the Insurance Office to proceed according to the parties' settlement, while dismissing any court fees and assigning costs to the state.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità nuova domanda di prestazioni d'invalidità adattamento delle prestazioni d'assicurazione gestione del sinistro pactum de cedendo ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law is cited generally before the decree, supporting the court's authority to rule on the matter, although the operative part does not cite a specific article from it.
Art. 2, punto 1
This item in the dispositive orders the case to be struck from the rolls due to a settlement being reached and approved.
Art. 2, punto 2
This item in the dispositive deals with the waiver of court fees and the allocation of costs to the State.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law is cited generally before the decree, supporting the court's authority to rule on the matter, although the operative part does not cite a specific article from it.

Art. 2, punto 1

This item in the dispositive orders the case to be struck from the rolls due to a settlement being reached and approved.

Art. 2, punto 2

This item in the dispositive deals with the waiver of court fees and the allocation of costs to the State.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00054 rg/fz · Lugano 3 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 7 maggio 2002 interposto da

__________, contro

la decisione del 9.04.02 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 23 maggio 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 29 maggio 2002 con cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi