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32.2002.40 • TCAS TI 32.2002.40 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Settled and Dismissed

Numero d'incarto 32.2002.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a prior decision from the disability insurance office regarding federal disability insurance; subsequently, the insurance office withdrew its decision and proposed further investigation, to which the appellant agreed, leading the court to homologate the settlement agreement because it was lawful, thereby rendering the case moot and striking it from the record while directing the insurance office to proceed according to the parties' accord.

Regesto Legislator

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viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Settled and Dismissed: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità soppressione di prestazioni d'invalidità assicurazione diretta rinascita della qualità d'assicurato gestione del sinistro indagine preliminare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961
This general reference to the Procedural Law sets the framework for the procedural rulings made in the dispositive.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961

This general reference to the Procedural Law sets the framework for the procedural rulings made in the dispositive.

§)

This part of the dispositive orders the transmission of the file to the IV Office to proceed according to the agreement.

2.

This order dictates the disposition regarding court fees and costs (no fee, costs borne by the State).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00040 RG/sc · Lugano 15 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 30 marzo 2002 interposto da

__________, contro

la decisione del 13 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 30 aprile 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (V);

richiamato lo scritto 13 maggio 2002 con cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VII);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi