Disability Insurance Appeal Settlement Homologation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision regarding federal disability insurance to the cantonal insurance court after the relevant administrative office proposed further investigation into the claimant's health status, to which the appellant agreed, leading the court to homologate this agreement between the parties because it complied with the law, consequently striking the case from the docket as having become moot and ordering the administrative office to proceed according to the settled terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Settlement Homologation: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for the final decree concerning the handling of the case.
This order rules on the non-imposition of court fees and allocation of costs.
This order informs the parties of their right to appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00004 RG/sc · Lugano 20 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 9 gennaio 2002 interposto da
__________, contro
la decisione del 20 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 7 febbraio 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad un approfondimento di alcuni aspetti concernenti l'evoluzione dello stato valetudinario dell'assicurato, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);
richiamato lo scritto 19 febbraio 2002 con cui il ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VI);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi