Disability Insurance Appeal Resolved by Agreed Medical Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a decision concerning federal disability insurance, but the administrative office agreed to further medical investigation, leading to an agreement between the parties to proceed with a specific medical assessment after initially discussing a multidisciplinary evaluation. Because this agreement rendered the dispute moot and conformed to the law, the court struck the case from the rolls, transmitted the file back to the administrative office for execution of the settlement, and awarded the appellant costs for legal representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, §) Gli atti vengono trasmessi all'UAI; Disability Insurance Appeal Resolved by Agreed Medical Assessment: Because this agreement rendered the dispute moot and conformed to the law, the court struck the case from the rolls, transmitted the file back to the administrative office for execution of the settlement, and awarded the appellant costs for legal representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis law is cited generally in the procedural context preceding the final orders.
Part of the order (1.) instructing the transmission of files to the IV office to follow the agreement.
This is the main ground for the final order: striking the case from the roll due to settlement.
Order concerning costs and court fees.
Order determining the payment of legal costs (repetition fees) to the appellant.
Order detailing the procedure for appeal to the Federal Social Insurance Court.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00033 RG/sc · Lugano 8 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 8 marzo 2002 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 5 febbraio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 25 marzo 2002 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti medici, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio annullando la decisione impugnata (IV);
richiamato lo scritto 8 aprile 2002 con cui l'insorgente ha manifestato il proprio accordo al rinvio della causa all'amministrazione precisando tuttavia la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare (VI);
viste le osservazioni 15 aprile 2002 dell'UAI nelle quali, evidenziato come appaia superfluo predisporre un esame pluridisciplinare, viene proposto l'esperimento di una perizia a cura del dott. __________, reumatologo, prevista per il giorno 22 maggio 2002 (VIII);
richiamato lo scritto 24 aprile 2002 dell'insorgente il quale si dichiara d'accordo di sottoporsi all'esame peritale proposto dall'amministrazione rinunciando all'allestimento di una perizia pluridisciplinare, invitando nel contempo l'amministrazione a voler sottoporre al perito, per completezza, anche le patologie segnalate dal medico curante in sede d'istruttoria amministrativa (X);
ritenuto che con osservazioni 30 aprile 2002 allo scritto 24 aprile 2002 dell'insorgente l'UAI propone lo stralcio della lite dai ruoli (XII);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
La causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) Gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. L'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili;
4. Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi