Disability Insurance Appeal Dismissed Upon Stipulation for Further Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a disability insurance office decision concerning federal disability insurance, but the court struck the case from the record because the parties reached an agreement wherein the office agreed to further medical and economic assessments regarding residual earning capacity, which the court homologated as lawful, directing the office to proceed according to the agreement and pay the appellant a sum for reimbursement of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, §) [Implicit application regarding transmission of acts, §§) [Implicit application regarding costs, 2. [Implicit application regarding costs, 3. [Implicit application regarding appeal rights; Disability Insurance Appeal Dismissed Upon Stipulation for Further Assessment: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis governing the decision, including the striking out of the case due to settlement (Art. 1 mentioned implicitly via the reference to the whole law).
Order to transmit the case file to the IV office for follow-up on the agreement.
Order for the IV office to pay indemnity (ripetibili) to the appellant.
Order that no judicial fees are to be collected, and costs are borne by the State.
Informs the parties of their right to appeal to the Federal Social Insurance Court, specifying the procedural requirements for appeal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00032 RG/sc · Lugano 10 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 4 marzo 2002 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 31 gennaio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 30 aprile 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti medici ed economici (residua capacità lucrativa), ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (VII + bis);
richiamato lo scritto 6 maggio 2002 con cui la rappresentante della ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (IX);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti;
§§) L'Ufficio assicurazione invalidità verserà alla ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi