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32.2002.31 • TCAS TI 32.2002.31 Generato dall'IA

Federal Insurance Tribunal Remand on Cost Reimbursement

Numero d'incarto 32.2002.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following an appeal regarding federal disability insurance and a prior rejection by the Cantonal Insurance Tribunal, the Federal Insurance Tribunal remanded the case to the Cantonal Tribunal to rule on the reimbursement of costs and expenses from the first instance based on the final outcome of the dispute. Consequently, the Cantonal Tribunal decreed that the Disability Insurance Office must pay the appellant 1,000 monetary units as reimbursement, while no court fees or expenses were to be collected.

Regesto Legislator

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disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961; Federal Insurance Tribunal Remand on Cost Reimbursement: Consequently, the Cantonal Tribunal decreed that the Disability Insurance Office must pay the appellant 1,000 monetary units as reimbursement, while no court fees or expenses were to be collected.

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso delle spese d'assicurazione assicurazione per invalidità procedura di assicurazioni sociali indennizzo per carcerazione preventiva rinascita della qualità d'assicurato accollo delle spese procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961
This procedural law provision is cited in the context of the decision to award costs/indemnities (ripetibili) after the referral by the Federal Insurance Tribunal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

This procedural law provision is cited in the context of the decision to award costs/indemnities (ripetibili) after the referral by the Federal Insurance Tribunal.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2002.31 rg/gz · Lugano 4 giugno 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 28 febbraio 2002 interposto da

____________, rappr. da: ____________, contro

la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 11 giugno 2002 / 20 giugno 2002 con la quale il ricorso è stato respinto;

preso atto che con sentenza 12.05.04 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

viste le disposizioni di legge di procedura

6 aprile 1961

decreta 1. la Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi