Federal Insurance Tribunal Remand on Cost Reimbursement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing an appeal regarding federal disability insurance and a prior rejection by the Cantonal Insurance Tribunal, the Federal Insurance Tribunal remanded the case to the Cantonal Tribunal to rule on the reimbursement of costs and expenses from the first instance based on the final outcome of the dispute. Consequently, the Cantonal Tribunal decreed that the Disability Insurance Office must pay the appellant 1,000 monetary units as reimbursement, while no court fees or expenses were to be collected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAdisposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961; Federal Insurance Tribunal Remand on Cost Reimbursement: Consequently, the Cantonal Tribunal decreed that the Disability Insurance Office must pay the appellant 1,000 monetary units as reimbursement, while no court fees or expenses were to be collected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law provision is cited in the context of the decision to award costs/indemnities (ripetibili) after the referral by the Federal Insurance Tribunal.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2002.31 rg/gz · Lugano 4 giugno 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 28 febbraio 2002 interposto da
____________, rappr. da: ____________, contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 11 giugno 2002 / 20 giugno 2002 con la quale il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 12.05.04 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
viste le disposizioni di legge di procedura
6 aprile 1961
decreta 1. la Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi