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32.2002.25 • TCAS TI 32.2002.25 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Moot Upon Agreement for New Assessment

Numero d'incarto 32.2002.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision regarding federal disability insurance, but the administrative office subsequently agreed to annul its prior decision and proceed with new investigations, specifically a multidisciplinary assessment to evaluate the appellant's psycho-physical capacity for full-time work. Because both parties assented to this resolution, the court deemed the appeal moot, ordered the case stricken from the rolls, remitted the matter to the administrative office for follow-up on the agreement, and awarded the appellant costs, thereby rendering the request for legal aid unnecessary.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, Art. 2, punto 1, Art. 3, punto 3; Disability Insurance Appeal Moot Upon Agreement for New Assessment: Because both parties assented to this resolution, the court deemed the appeal moot, ordered the case stricken from the rolls, remitted the matter to the administrative office for follow-up on the agreement, and awarded the appellant costs, thereby rendering the request for legal aid unnecessary.

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità tassazione delle spese spese di gratuito patrocinio adattamento delle prestazioni d'assicurazione valutazione della capacità lavorativa ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
Cited in the preamble to the decision, governing the procedural aspects leading to the dismissal.
Art. 2, punto 1
Although the dispositive orders are numbered 1, 2, 3, 4, the text indicates that the orders concerning costs and legal aid (points 2 and 3) are based on procedural rules, but the only explicit general procedural law cited preceding the orders is the 'Legge di procedura 6.4.1961' which governs the overall procedure for the dismissal.
Art. 3, punto 3
Although the dispositive orders are numbered 1, 2, 3, 4, the text indicates that the orders concerning costs and legal aid (points 2 and 3) are based on procedural rules, but the only explicit general procedural law cited preceding the orders is the 'Legge di procedura 6.4.1961' which governs the overall procedure for the dismissal.

Giurisprudenza citata

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DTF 112 V 175
421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
DTF 104 V 162
Man v. Swiss Accident Insurance Institution (SUVA) concerning settlement for alcohol-induced injury and challenge to reduced benefits.
DTF 124 V 309
1000, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 13 febbraio 2002 (DTF 124 V 309 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

Cited in the preamble to the decision, governing the procedural aspects leading to the dismissal.

Art. 2, punto 1

Although the dispositive orders are numbered 1, 2, 3, 4, the text indicates that the orders concerning costs and legal aid (points 2 and 3) are based on procedural rules, but the only explicit general procedural law cited preceding the orders is the 'Legge di procedura 6.4.1961' which governs the overall procedure for the dismissal.

Art. 3, punto 3

Although the dispositive orders are numbered 1, 2, 3, 4, the text indicates that the orders concerning costs and legal aid (points 2 and 3) are based on procedural rules, but the only explicit general procedural law cited preceding the orders is the 'Legge di procedura 6.4.1961' which governs the overall procedure for the dismissal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00025 rg/fz · Lugano 12 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 6 febbraio 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 3.01.02 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 25 febbraio 2002 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato sottoporre il ricorrente ad una perizia pluridisciplinare volta a determinare se le sue attuali condizioni psico-fisiche gli consentano di lavorare a tempo pieno, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (doc. _);

richiamato lo scritto 5 aprile 2002 al TCA con cui l'UAI ha precisato che "la decisione impugnata può senz'altro ritenersi annullata, potendosi quindi procedere allo stralcio della procedura ricorsuale" (doc. _);

richiamato lo scritto 10 aprile 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato il proprio accordo allo stralcio della causa ed al rinvio dell'incarto all'amministrazione per nuovi accertamenti, postulando l'assegnazione di adeguate ripetibili (doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 13 febbraio 2002 (DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U59/99);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1000 a titolo di ripetibili con il che l'istanza di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto;

4. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi