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32.2002.24 • TCAS TI 32.2002.24 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Settlement and Dismissal for Mootness

Numero d'incarto 32.2002.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a disability insurance decision, but subsequently, the administrative office agreed to further investigation of newly disclosed medical conditions, which the appellant also accepted, leading to an agreement between the parties. The court therefore approved this settlement, ruling that the case had become moot, ordered the case struck from the rolls, directed the administrative office to proceed according to the agreement, and allocated costs and awarded a fee to the appellant.

Regesto Legislator

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disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Settlement and Dismissal for Mootness: The court therefore approved this settlement, ruling that the case had become moot, ordered the case struck from the rolls, directed the administrative office to proceed according to the agreement, and allocated costs and awarded a fee to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione per invalidità tassa amministrativa soppressione di prestazioni d'invalidità licenziamento amministrativo assicurazione diretta spese per le indagini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961
This provision is cited as the basis for the court's decision-making authority regarding the procedure.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961

This provision is cited as the basis for the court's decision-making authority regarding the procedure.

1.

The decision orders the case to be struck from the rolls due to a concluded settlement, which is the main dispositive action.

2.

This order deals with the allocation of costs (no court fee, costs borne by the State, and reimbursement of costs to the appellant).

3.

This order sets out the procedural notification and the conditions and deadline for appealing the decision to the Federal Insurance Tribunal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00024 rg/fz · Lugano 4 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 1 febbraio 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 9.01.02 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 25.2.02 con cui l'Ufficio AI, ritenendo giustificato procedere all'approfondimento delle patologie indicate nel certificato medico 14.1.02 del dott. __________ allegato al ricorso 1.2.02 e prima ignote all'amministrazione, ha proposto l'immediato rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 1.3.02 del __________ che comunica di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio AI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato; l'UAI verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 500.--;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi