Disability Insurance Appeal Settled and Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a disability insurance decision, where the administrative office subsequently proposed further investigation into the claimant's potential earnings capacity despite the health impairment, to which the claimant agreed. The court ruled that since both parties reached a legally compliant agreement, the case was rendered moot and thus struck from the records, ordering the case file to be returned to the administrative office to implement the agreed-upon settlement, with costs absorbed by the state and compensation awarded to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Settled and Dismissed: The court ruled that since both parties reached a legally compliant agreement, the case was rendered moot and thus struck from the records, ordering the case file to be returned to the administrative office to implement the agreed-upon settlement, with costs absorbed by the state and compensation awarded to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section preceding the orders, indicating the procedural framework for the decision, although not explicitly detailed in the dispositive orders themselves, its general relevance is established prior to the ruling.
This order dismisses the case due to a settled transaction, which is the primary outcome of the decision.
This order addresses the procedural aspects concerning court fees (tassa di giustizia) and assigns costs (spese) and legal fee reimbursement (ripetibili).
This order outlines the notification procedure and the right to appeal to the Federal Insurance Court, citing procedural requirements for appeal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00023 rg/fz · Lugano 4 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 30 gennaio 2002 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 14.12.01 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 25.2.02 con cui l'Ufficio AI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti in merito al guadagno che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, ha proposto, in parziale accoglimento del ricorso, l'immediato rinvio degli atti per un complemento istruttorio (doc. _);
richiamato lo scritto 1.03.02 dell'avv. __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio AI e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (doc._);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato; l'Ufficio AI verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 800.--;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi