Federal Disability Insurance Appeal Withdrawal Due to Third-Party Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision from the disability insurance office concerning federal disability insurance; the appeal process was repeatedly suspended upon the appellant's request to allow time for negotiations with the responsible third-party liability insurer following an accident involving the appellant. Upon the conclusion of these negotiations, the appellant formally withdrew the appeal, rendering the case moot, which led the court to strike the case from the rolls without imposing any fees or expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961; Federal Disability Insurance Appeal Withdrawal Due to Third-Party Settlement: Upon the conclusion of these negotiations, the appellant formally withdrew the appeal, rendering the case moot, which led the court to strike the case from the rolls without imposing any fees or expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is implicitly cited as the basis for the court's procedural orders regarding the striking of the case.
This order officially strikes the case from the rolls because the appeal became moot.
This order rules on the non-imposition of court fees or expenses.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2002.159 bs/fz · Lugano 16 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 26 novembre 2002 interposto da
RI1 rappr. da: RA1 contro
la decisione del 25 ottobre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 23.12.02 dell'Ufficio assicurazione invalidià che propone la reiezione del gravame (IV);
richiamata l'ordinanza 16.12.03 con la quale è stato assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte su diversi referti medici acquisiti agli atti (XIX);
vista l'istanza 30.12.03 con la quale l'avv. RA1 ha chiesto (ed ottenuto) di prorogare il termine in questione di almeno 30 giorni, ritenuto come fossero in corso trattative con l'assicurazione responsabilità civile del responsabile dell'incidente occorso alla ricorrente la cui conclusione avrebbe potuto determinare il ritiro del ricorso (XX) ;
richiamate le sucessive analoghe istanze - accolte dal TCA - dell'Avv. RA1 di data 20.01.04, 24.02.04, 08.04.04 e
31.08.04 (in atti);
visto lo scritto 15 settembre 2004 con cui l'avv. RA1 comunica che le trattative si sono concluse e dichiara di conseguenza il ritiro del ricorso (XXXII);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi