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32.2002.158 • TCAS TI 32.2002.158 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Mooted by Agreed Further Investigation

Numero d'incarto 32.2002.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision regarding federal disability insurance; however, the administrative office responsible for the original decision subsequently proposed further investigation and the appellant agreed to this proposal, leading the court to recognize an agreement between the parties that was compliant with the law, thus rendering the appeal moot and leading to the case being struck from the roll, with the file returned for the agreed-upon supplementary investigation and an order for the administrative office to pay the appellant costs.

Regesto Legislator

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legge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Mooted by Agreed Further Investigation: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità decisioni incidentali inchiesta amministrativa assicurazione complementare decisione quadro nuova domanda di prestazioni d'invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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legge di procedura 6.4.1961
Cited generally as the governing procedural framework for the decision, in the context of declaring the case removed from the roll (Art. 1 above refers implicitly to this law for procedural dispositions).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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legge di procedura 6.4.1961

Cited generally as the governing procedural framework for the decision, in the context of declaring the case removed from the roll (Art. 1 above refers implicitly to this law for procedural dispositions).

§)

The instruction for the AI office to proceed according to the agreement (part of the dispositive orders).

§)

The order imposing costs (reimbursement of 400 fr.) from the AI office to the appellant (part of the dispositive orders).

2.

The order regarding the non-collection of court fees and allocation of expenses (cost provision in the dispositive).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2002.158 rg/fz · Lugano 17 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 25 novembre 2002 interposto da

__________ rappr. da: __________ contro

la decisione del 14 novembre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 28 novembre 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 13 dicembre 2002 con cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V+1);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

§) l'Ufficio AI verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili fr. 400.--;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi