Appeal of Disability Insurance Withdrawn Following Favorable Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision regarding federal disability insurance, but the administrative office subsequently issued a new decision granting the appellant's claims and annulling the original ruling, which prompted the appellant to formally withdraw the appeal, rendering the court's review unnecessary, resulting in the appeal being struck from the record and the administrative office ordered to pay the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAfr. 300.- a titolo di ripetibili; Appeal of Disability Insurance Withdrawn Following Favorable Administrative Decision: A party appealed a decision regarding federal disability insurance, but the administrative office subsequently issued a new decision granting the appellant's claims and annulling the original ruling, which prompted the appellant to formally withdraw the appeal, rendering the court's review unnecessary, resulting in the appeal being struck from the record and the administrative office ordered to pay the appellant's legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section concerning the administrative authority's right to review the decision, although the final order is based on the appeal being withdrawn.
The order imposes the payment of 300 Swiss Francs as reimbursement of costs (ripetibili) to the appellant.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 32.2002.153 rg/gm · Lugano 26 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 12 novembre 2002 interposto da
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 maggio 2003 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'__________, con scritto 22 maggio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione dell'Ufficio assic. invalidità (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
l'Ufficio assic. invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi