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32.2002.146 • TCAS TI 32.2002.146 Generato dall'IA

Federal Disability Insurance Appeal Resolved by Intervening Settlement

Numero d'incarto 32.2002.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a decision regarding federal disability insurance, but the administrative office responsible for disability insurance subsequently annulled its decision and proposed further investigation, to which the appellant agreed, leading the court to deem the matter resolved due to an intervening settlement that was compliant with the law, resulting in the case being struck from the record and the administrative office being instructed to proceed according to the parties' agreement.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, Art. 2, punto §, Art. 2, punto 2; Federal Disability Insurance Appeal Resolved by Intervening Settlement: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità inchiesta amministrativa gestione del sinistro adattamento delle prestazioni d'assicurazione vertenza di assicurazione sociale ripristino delle prestazioni d'invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
Cited in the preamble to the ruling section, which frames the procedural context for the decision, although the specific articles governing the stralcio (removal from the roll) are implied rather than explicitly detailed in the dispositive orders.
Art. 2, punto §
This order (part of the implicit application of procedural rules) sends the files back to the IAD based on the agreement reached between the parties.
Art. 2, punto 2
Used to rule that no court fee is charged and that costs are borne by the State, following the abandonment of the proceedings.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

Cited in the preamble to the ruling section, which frames the procedural context for the decision, although the specific articles governing the stralcio (removal from the roll) are implied rather than explicitly detailed in the dispositive orders.

Art. 2, punto §

This order (part of the implicit application of procedural rules) sends the files back to the IAD based on the agreement reached between the parties.

Art. 2, punto 2

Used to rule that no court fee is charged and that costs are borne by the State, following the abandonment of the proceedings.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2002.146 rg/fz · Lugano 13 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 22 ottobre 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 11 ottobre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 20 novembre 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 12 dicembre 2002 con cui la il __________ dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi